Cassazione Penale, Ordinanza n. 03125/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Nel giudizio di merito il G.I.P. ha applicato, su richiesta ex art. 444 c.p.p., la pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa per un fatto ricondotto alla detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in ipotesi lieve. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo dedotto non rientra tra quelli proponibili contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Il ricorso non riguardava, infatti, la volontà dell'imputato, la correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente, la declaratoria è stata pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) come base della decisione di merito.
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
individua il reato oggetto dell'accordo sanzionatorio, in materia di stupefacenti e nell'ipotesi di lieve entità.
la censura del ricorrente riguardava la mancata verifica delle cause di non punibilità rilevabili d'ufficio.
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; il motivo dedotto, non rientrando in tali ipotesi, è inammissibile.
consente la declaratoria di inammissibilità 'senza formalità' nei casi previsti.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni altra censura è inammissibile.
- Non è deducibile con il ricorso contro il patteggiamento la violazione relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., se la doglianza non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla norma sulle impugnazioni della sentenza ex art. 444 c.p.p.
- Quando il motivo di ricorso esula dall'ambito consentito per legge, la Corte dichiara l'inammissibilità senza esame del merito e applica le conseguenze economiche previste, comprese spese processuali e somma in favore della Cassa delle ammende.
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