Cassazione Penale, Sentenza n. 18844/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società impugna il decreto che ha confermato il rigetto della sua istanza di applicazione del controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n.159/2011, dopo interdittiva antimafia ai sensi dell'art. 84. Denuncia vizi di motivazione per mancato esame della prognosi di bonificabilità, per aver ritenuto non occasionale il pericolo di infiltrazione mafiosa basandosi su collegamenti familiari (in particolare la figura di Francesco Cianflone) e su presunte influenze delle famiglie mafiose Giampà e Bagalà; contesta inoltre l'assenza di elementi probatori quali incoerenze patrimoniali, flussi anomali o rapporti economici diretti con ambienti criminali.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Ha ritenuto che il giudice di merito abbia fornito motivazione congrua e non apparente circa la sussistenza di una condizione di agevolazione non occasionale dell'impresa in favore di organizzazioni mafiose, valorizzando i rapporti di fatto e la gestione familiare riconducibile a Francesco Cianflone (con precedenti e condanne connessi ad associazione mafiosa e condizionamento gare). Perciò è stata confermata l'impossibilità di accogliere la richiesta di controllo giudiziario volontario, in quanto la prognosi di recupero/bonifica è negativamente valutata come non ragionevole e non sostenibile dagli strumenti del controllo.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'interdittiva antimafia amministrativa: l'informazione interdittiva costituisce l'accertamento amministrativo del tentativo di infiltrazione mafiosa e rappresenta il presupposto per le valutazioni successive del giudice della prevenzione.
D.Lgs. n.159/2011 art.34-bis comma 6
Regola l'istituto del controllo giudiziario su istanza dell'interessato dopo interdittiva; impone al giudice della prevenzione una valutazione prognostica dell'occasionalità dell'infiltrazione e della bonificabilità dell'impresa, tenendo conto dell'accertamento amministrativo.
Disciplina l'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e va letta in insieme con l'art.34-bis come strumenti alternativi di intervento prevenzionale mirati al ripristino della legalità dell'impresa.
Ha ampliato gli strumenti prevenzionali (amministrazione e controllo) come alternative al sequestro/confisca, orientando il giudice verso scelte calibrate in relazione alla tipologia di relazione tra impresa e soggetti pericolosi.
Richiamato per sottolineare che l'operare della criminalità organizzata ha anche una proiezione economica; l'accertamento di strumentalizzazione economica dell'impresa verso finalità mafiose conforta la valutazione negativa della prognosi di bonifica.
Riferimento alla nozione di "soggetto portatore di pericolosità"; il giudice valuta se persone con precedenti o collegamenti mafiosi esercitino un'influenza reale sulla gestione aziendale.
Art.10, comma terzo, D.Lgs. n.159/2011 (codice antimafia)
Limita il ricorso per cassazione alle sole questioni di violazione di legge nelle materie di prevenzione, spiegando l'indirizzo della Corte a non sindacare nuovamente valutazioni di fatto a meno che la motivazione non sia del tutto inesistente o apparente.
Massime di principio
- Nel controllo giudiziario volontario ex art.34-bis co.6 la valutazione è prognostica: il giudice deve accertare la possibilità concreta di "bonificare" l'impresa attraverso le misure di controllo; se sussiste una condizione di agevolazione perdurante, l'accesso è precluso.
- I legami familiari non determinano automaticamente il rigetto della domanda, ma se è dimostrato che la gestione di fatto è riconducibile a soggetti con collegamenti mafiosi (anche tramite prestanomi) ciò può comprovare un rapporto di condizionamento non occasionale.
- La giurisprudenza richiede prova di elementi concreti (gestione di fatto, flussi economici, ripetitività dei rapporti con cosche, monopolio di commesse, tassa estorsiva) per ritenere l'infiltrazione non occasionale; l'assenza di tali elementi può favorire l'ammissione al controllo giudiziario.
- In sede di Cassazione sulle misure di prevenzione il sindacato è limitato a vizi di diritto o a casi di motivazione totalmente mancante o meramente apparente; non è il luogo per rinnovare il giudizio sui fatti già adeguatamente motivate.
- Per le imprese che vogliano ottenere il controllo giudiziario dopo interdittiva, è strategico documentare in modo dettagliato la separazione effettiva dalla gestione di soggetti pericolosi, l'assenza di flussi anomali e piani organizzativi concreti di bonifica che rendano ragionevole una prognosi positiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18602/2024 del 13/05/2024
- Sentenza penale · 13 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18605/2024 del 13/05/2024
- Sentenza penale · 13 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18608/2024 del 13/05/2024
- Sentenza penale · 13 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18611/2024 del 13/05/2024
- Sentenza penale · 13 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18613/2024 del 13/05/2024
- Sentenza penale · 13 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18614/2024 del 13/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →