Cassazione Civile, Sentenza n. 31879/2022 del 27/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso in Cassazione deduceva che la CTR avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate perché, al momento della costituzione in grado di appello, l'Amministrazione aveva depositato soltanto l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto di impugnazione senza la fotocopia della ricevuta di spedizione (né altro documento idoneo a provare la data di spedizione certificata dall'ufficio postale). L'assenza di prova contestuale della spedizione entro i termini per impugnare avrebbe reso inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 22 d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo: nel processo tributario l'impugnazione notificata tramite servizio postale è inammissibile se, al momento della costituzione, non è depositata la ricevuta di spedizione del plico, oppure l'elenco con la data e il timbro dell'ufficio postale, oppure un avviso di ricevimento con la data di spedizione asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario. La produzione successiva di documenti idonei, avvenuta dopo la costituzione e in esecuzione di un rinvio, non può sanare l'inammissibilità quando manchi la prova prodotta contestualmente alla costituzione. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, cod. proc. civ.; le spese del merito sono compensate e la resistente è condannata a rifondere al ricorrente le spese di legittimità (liquidate in Euro 5.600,00 oltre oneri).
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22
"1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. 2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente. 3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente. 4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia. 5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi."
L'art. 22 richiede la prova contestuale, al momento della costituzione, della spedizione postale dell'atto (ricevuta di spedizione, elenco con timbro datario o A/R con asseverazione dell'ufficio postale). In mancanza la parte è soggetta all'inammissibilità che può essere rilevata d'ufficio.
codice di procedura civile, art. 137 e seguenti
Rimedio procedurale richiamato per le modalità di notifica; nell'ambito tributario le notifiche a norma degli articoli del c.p.c. devono essere comprovate secondo quanto previsto dall'art. 22 del d.lgs. 546/92.
codice di procedura civile, art. 153, comma 2
L'istituto della rimessione in termini può trovare applicazione anche nel processo tributario, ma presuppone una tempestiva e motivata istanza della parte che dimostri la causa non imputabile della decadenza; non può essere disposta d'ufficio dal giudice senza istanza e giustificazione.
codice di procedura civile, art. 382, comma 3 (ultimo periodo)
Consente alla Corte di cassare la sentenza impugnata senza rinvio quando il processo non può proseguire per un vizio processuale radicale (qui: inammissibilità dell'appello).
Massime di principio
- Nel processo tributario, se si notifica un ricorso o un appello tramite servizio postale, la prova della spedizione (ricevuta di spedizione, elenco con timbro datario dell'ufficio postale o avviso di ricevimento con data asseverata dall'ufficio postale) deve essere depositata al momento della costituzione: la mancata produzione rende l'impugnazione inammissibile e la inammissibilità può essere rilevata d'ufficio.
- Un avviso di ricevimento che riporti solo la data di ricezione ma non la data di spedizione certificata dall'ufficio postale (con stampigliatura meccanografica o timbro datario) è in genere insufficiente a provare la tempestività della notifica.
- La produzione tardiva, dopo la costituzione in giudizio (anche se disposta con rinvio per verificarla in posta), non sanerà l'inammissibilità già maturata in assenza di una valida e tempestiva istanza di rimessione in termini e della relativa giustificazione.
- Il giudice tributario non può, di fatto, prorogare termini perentori previsti a pena d'inammissibilità: le garanzie processuali come la rimessione in termini richiedono istanza motivata e condizioni che la legge richiede, non possono essere disposte d'ufficio per ovviare alla mancata produzione documentale.
- Pratica consigliata per le amministrazioni e per i privati: conservare e depositare immediatamente la fotocopia della ricevuta di spedizione o l'elenco con il timbro dell'ufficio postale al momento della costituzione in giudizio quando la notifica è effettuata tramite servizio postale; in caso di errore, presentare tempestiva istanza di rimessione con adeguata prova e motivazione.
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