Cassazione Penale, Sentenza n. 25565/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 4/1/2022 che confermava gli arresti domiciliari disposti dal GIP (ordinanza del 24/12/2021) per il reato di favoreggiamento della latitanza (artt. 378, 416-bis.1 c.p.). Si deducevano: 1) omessa notifica all'indagata dell'avviso di udienza di riesame (art. 309, comma 8 c.p.p.); 2) carenza e illogicità della motivazione quanto alla consapevolezza della ricorrente di ospitare latitanti; 3) violazione dell'art. 416-bis.1 c.p. e illogicità circa la sussistenza dell'aggravante speciale e la presunta coincidenza della condotta con quella della cosca; 4) illogicità della proporzionalità/adeguatezza della misura cautelare per mancata dimostrazione del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo: inammissibile perché l'omessa notifica è nullità di regime intermedio non deducibile in sede di legittimità se non eccepita nei gradi precedenti. Sul secondo motivo: manifestamente infondato; la decisione di merito è basata su elementi obiettivi, documentali e captazioni che dimostrano la consapevolezza della presenza dei latitanti (es. preparazione dei pasti, consumo di energia). Sul terzo motivo: il motivo è generico rispetto alla valutazione di fatto sul ruolo di organizzatore di Morelli e sulla notorietà della cosca nel territorio. Sul quarto motivo: generico rispetto alla motivazione che ha ritenuto fondate le presunzioni cautelari, le modalità della condotta e le dichiarazioni contraddittorie/false della ricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sul favoreggiamento personale; contestata per aver agevolato la latitanza di soggetti ricercati.
Riferimento all'aggravante/disciplina connessa all'associazione di tipo mafioso; valutata rispetto alla sussistenza di un collegamento della condotta con la cosca e all'aggravante speciale.
art. 309, comma 8 cod. proc. pen.
Regola la notificazione dell'avviso di udienza di riesame; l'omessa notifica costituisce nullità di regime intermedio che, se non eccepita, non è deducibile in Cassazione.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28/10/2020 n.137 conv. in legge 18/12/2020 n.176
Norme procedurali emergenziali applicate allo svolgimento del procedimento (richiesta tardiva della trattazione orale).
Massime di principio
- Le nullità di regime intermedio (es. omessa notifica dell'avviso di riesame) devono essere eccepite tempestivamente nei gradi precedenti al fine di poter essere valutate in Cassazione; altrimenti la questione è inammissibile.
- Per impugnare la valutazione della gravità indiziaria in Cassazione è necessario indicare in modo specifico e non generico le illogicità o le contraddizioni della motivazione di merito; semplici rimostranze generiche sono inammissibili o ininfluenti.
- Prove oggettive e captazioni, nonché elementi concreti come comportamenti ripetuti (es. preparare pasti, consumo di energia), costituiscono indizi pregnanti della consapevolezza della presenza di latitanti e difficilmente vengono disattese in sede di legittimità.
- La qualificazione di un'aggravante connessa alla criminalità organizzata richiede una valutazione complessiva del ruolo dell'interessato e del contesto territoriale; contestazioni generiche sulla mancanza di prove vanno articolate con riferimenti puntuali agli elementi probatori.
- Sull'adeguatezza della misura cautelare, per ottenere la riforma occorre dimostrare specificamente l'assenza di esigenze cautelari concrete (rischio di inquinamento probatorio o di reiterazione); dichiarazioni contraddittorie o false dell'indagato possono rafforzare la necessità della misura.
- I ricorsi infondati o inammissibili espongono la parte al pagamento delle spese processuali e a sanzioni pecuniarie come la somma per la Cassa delle ammende.
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