Cassazione Penale, Sentenza n. 410/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Caravello era stato condannato in appello per violazione dell'obbligo inerente alla sorveglianza speciale (art. 75 d.lgs. n. 159/2011) per aver detenuto e portato armi non consentite e per il reato di cui all'art. 697 c.p. per non aver denunciato la detenzione di più coltelli a scatto, spade modello katana e pugnali. In Cassazione il difensore ha proposto tre motivi: (1) erronea qualificazione delle katana come "armi proprie" senza verifica della loro destinazione d'uso (vizi di legge e di motivazione rispetto agli artt. 75 d.lgs. 159/2011 e 697 c.p.); (2) vizio di motivazione nell'esclusione della causa di non punibilità per tenuità di cui all'art. 131-bis c.p.; (3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dedotto esclusivamente sui precedenti penali senza valutare il comportamento processuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che ha escluso la finalità collezionistica e ha qualificato le katana come armi proprie in base alla giurisprudenza consolidata e alle caratteristiche materiali degli oggetti rinvenuti (lunghezze e potenzialità offensiva). Ha confermato la legittima esclusione della tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) tenuto conto dell'allarme sociale e della pericolosità dell'imputato, e ha ritenuto congrua la motivazione del diniego delle attenuanti generiche alla luce dei gravi precedenti penali. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Per la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (divieto di detenere e portare armi) il concetto di "arma" va interpretato in senso restrittivo come "arma propria", ma le katana, per caratteristiche e potenzialità offensive, possono rientrare nella categoria delle armi proprie e integrare la violazione.
Punisce la detenzione di armi e strumenti atti ad offendere non denunciati: la detenzione di coltelli e spade senza denuncia integra la fattispecie.
La causa di non punibilità per tenuità richiede una valutazione complessiva del fatto e del contesto; è legittimo escluderla quando il fatto suscita allarme sociale o è inserito in una condotta reiterata dell'autore.
Per la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice del merito può basarsi anche su un solo elemento prevalente tra quelli indicati dall'art. 133 (es. personalità, precedenti, modalità del fatto); nel caso l'esistenza di gravi precedenti ha giustificato il diniego.
art. 23, comma 8 D.L. n. 137/2020
Il processo in Cassazione è stato trattato con contraddittorio scritto in mancanza di richiesta di discussione orale, ai sensi della norma che disciplina tale procedura.
Massime di principio
- La qualificazione di una spada (es. katana) come "arma propria" dipende dalle caratteristiche materiali e dalla potenzialità offensiva: lunghezza, lama, confezione e contesto probatorio sono determinanti.
- Per l'art. 75 d.lgs. 159/2011 la nozione di arma va interpretata restrittivamente, ma strumenti tipici (come la katana) possono comunque rientrarvi se mostrano natura offensiva.
- L'esclusione della tenuità (art. 131-bis) si basa su una valutazione complessiva del fatto e della personalità dell'autore: recidiva, pericolosità sociale e allarme sociale possono giustificare il rifiuto della tenuità.
- Il giudice può negare o concedere le attenuanti generiche anche sulla base di un solo elemento ritenuto prevalente (per es. gravità dei precedenti penali); quindi la mera invocazione delle attenuanti richiede argomentazione favorevole nel merito.
- La semplice deduzione della finalità "collezionistica" deve essere provata; in assenza di prova credibile il giudice può valorizzare le caratteristiche tecniche delle armi per ricondurle alla destinazione offensiva.
- La detenzione senza denuncia di coltelli e spade integra responsabilità ai sensi dell'art. 697 c.p.; l'omessa comunicazione all'Autorità è autonoma fattispecie sanzionabile.
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