Cassazione Civile, Sentenza n. 31674/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto che aveva escluso la prededuzione del credito professionale vantato dall'avv. Taglioretti per l'assistenza prestata in funzione dell'accesso al concordato preventivo; il giudice delegato e il Tribunale di Milano avevano ritenuto che parte delle prestazioni fossero anteriori all'apertura del concordato, che non era stato instaurato il giudizio predisposto (atto di citazione non depositato) e che mancasse un rapporto di funzionalità tra l'attività svolta e le finalità della procedura concorsuale
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi, quarto e sesto motivi di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo motivo e inammissibile il quinto e il terzo. Ha cassato il provvedimento impugnato e ha rinviato al Tribunale di Milano per un nuovo esame, impartendo di seguire i principi stabiliti dalle Sezioni Unite (in particolare la valutazione ex ante della funzionalità della prestazione) e di quantificare la porzione dell'attività riferibile al primo concordato rinunciato e a quello successivo aperto, nonché di verificare la consecutività tra concordato aperto e fallimento; ha inoltre disposto che il giudice del rinvio provveda sulle spese del giudizio di legittimità
Norme richiamate
art. 111 comma 2 legge fallimentare
La prededuzione del credito del professionista incaricato per l'accesso al concordato va riconosciuta se la prestazione, anteriore o posteriore alla domanda ex art.161 l. fall., risulta funzionale ex ante alle finalità della procedura, contribuendo in modo necessario alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali; la valutazione della funzionalità deve essere ex ante e caso per caso
Riferimento alla domanda di concordato; la prestazione professionale può essere anteriore o posteriore a tale domanda ma la funzionalità va valutata rispetto alle finalità del concordato
Condizione richiesta per la prededuzione: il debitore deve essere stato ammesso al concordato ai sensi di questo articolo affinché la prestazione del professionista possa essere prededucibile nel successivo fallimento
art. 2751-bis comma 1 n. 2 cod. civ.
Norma richiamata nel provvedimento di ammissione al passivo in riferimento alla natura privilegiata di taluni crediti; nel caso di specie il credito era iscritto al passivo con alcune qualificazioni ma la prededuzione è questione distinta valutata ex art.111 l. fall.
Richiamato nel provvedimento per la riserva di esperire azioni risarcitorie da parte dei curatori; la Corte ha però ritenuto irrilevante per il tema della prededuzione qualsiasi valutazione ex post sui vantaggi conseguiti dalla curatela
art. 111 comma 6 Cost.
Richiesto un adeguato e non contraddittorio apprezzamento motivazionale: la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione del tribunale quando ha escluso la prededuzione basandosi su una valutazione ex post e generale
Cass., Sez. U., sent. 42093/2021
Giurisprudenza guida che definisce i criteri di applicazione dell'art.111 comma 2 l. fall.: la funzionalità deve essere accertata con giudizio ex ante, come clausola generale di strumentalità della prestazione rispetto agli scopi della procedura, indipendentemente dalla tradizionale distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato
artt. 82, 83, 84 cod. proc. civ.
Riferiti rispetto alla questione del conferimento della procura e all'iscrizione a ruolo; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo che si fondava su tali circostanze perché la decisione del merito non aveva motivato sulla mancanza di procura come causa decisiva per l'esclusione della prededuzione
Massime di principio
- La funzionalità della prestazione professionale ai fini della prededuzione va valutata ex ante e caso per caso: non è sufficiente una valutazione ex post basata sull'esito concreto ottenuto
- L'inserimento nella proposta di concordato e nel decreto di apertura degli attivi ipotetici derivanti da iniziative risarcitorie rafforza l'elemento di collegamento causale tra l'attività professionale e gli scopi della procedura, ma non determina automaticamente la prededuzione senza un accertamento di funzionalità
- La prededuzione può essere riconosciuta nel fallimento successivo soltanto se il concordato è stato effettivamente aperto e il fallimento è consecutivo alla procedura concordataria
- Se l'attività professionale si è svolta su due fasi riferibili a un concordato rinunciato e a un successivo concordato aperto, il giudice deve ripartire la prestazione e riconoscere la prededuzione solo per la porzione riconducibile al concordato effettivamente aperto
- L'assenza di deposito dell'atto introduttivo (o il mancato esperimento immediato del giudizio) non esclude automaticamente la prededuzione: ciò va valutato nella prospettiva ex ante della strumentalità della prestazione rispetto alla causa economico-organizzativa del concordato
- Questioni formali quali procura alle liti o pagamento dei diritti di iscrizione a ruolo sono irrilevanti ai fini della prededuzione se non risultano decisive e motivate nel provvedimento impugnato
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