Cassazione Civile, Sentenza n. 32763/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Licenziamento collettivo intimato dalla Binfi S.p.A. (21/09/2016) nell'ambito di una procedura iniziata l'11/10/2015 per la cessazione della gestione diretta dei servizi di facchinaggio e pulizia (esternalizzazione). Il ricorrente contestava l'illegittimità delle decisioni dei giudici di merito che avevano ritenuto la comunicazione di avvio della procedura incompleta e non idonea a giustificare la limitazione della platea dei licenziandi ai soli addetti al reparto esternalizzato. In particolare si discuteva se il datore potesse limitare la platea dei licenziandi ai soli addetti al settore esternalizzato senza dettagliare perché non fosse possibile il loro impiego in altre mansioni o reparti (ossia in tema di fungibilità e autonomia delle unità produttive) e quale tutela dovesse applicarsi (annullamento con reintegrazione ai sensi dell'art.18, comma 4, St. lav. o tutela indennitaria prevista per vizio procedurale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Binfi S.p.A. confermando la decisione dei giudici di merito. La Corte ha ritenuto che la comunicazione di avvio della procedura non fosse stata sufficientemente specifica circa le ragioni che impedivano il trasferimento dei lavoratori in esubero ad altri settori e non avesse provato l'autonomia dell'unità o l'infungibilità delle mansioni. Tale incompletezza informativa ha inciso sui criteri di scelta, trasformando il vizio procedurale in un vizio sostanziale della legittimità dei licenziamenti; di conseguenza è applicabile la tutela reintegratoria attenuata prevista dall'art.18, comma 4, della legge n.300/1970. Il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese di lite.
Norme richiamate
Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 3
obbligo di fornire informazioni specifiche nella comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo
La comunicazione deve essere esaustiva e specifica per consentire alle organizzazioni sindacali un controllo effettivo; informazioni incomplete o inesatte che limitino la funzione di controllo sindacale possono rendere la procedura inefficace o incidere sui criteri di scelta
Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 12
prevede l'inefficacia dei licenziamenti per irregolarità della procedura
L'inadeguatezza delle informazioni previste dall'art.4, quando incide sulla conclusione dell'accordo tra impresa e sindacati, determina l'inefficacia dei licenziamenti per vizio procedurale
Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 5, comma 1 e comma 3
individuazione dei lavoratori da licenziare secondo esigenze tecnico-produttive e criteri collettivi o legali; effetti in caso di violazione
La violazione dei criteri di scelta comporta la tutela reintegratoria attenuata (art.18, comma 4 St. lav.); inoltre l'individuazione della platea deve tener conto delle esigenze aziendali e della possibile fungibilità dei lavoratori
Statuto dei Lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300), art. 18, comma 4
prevede la reintegrazione nel posto di lavoro e un'indennità risarcitoria non superiore a dodici mensilità in caso di licenziamento nullo o inefficace per violazione dei criteri di scelta
Quando il vizio procedurale sulla comunicazione incide sostanzialmente sulla corretta applicazione dei criteri di scelta, si applica la tutela reintegratoria del comma 4
Statuto dei Lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300), art. 18, commi 5 e 7
Prevedono la tutela indennitaria più ampia per talune ipotesi di licenziamento: la Corte chiarisce che per i licenziamenti collettivi la disciplina speciale di cui alla L.223/91 regola la scelta della tutela applicabile e che la reintegrazione può essere dovuta se il vizio procedurale incide sui criteri di scelta
Codice Civile, artt. 1175 e 1375
Richiamati in relazione ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti contrattuali e nella determinazione delle scelte aziendali; non modificano il principio secondo cui l'onere di provare l'autonomia dell'unità o l'infungibilità grava sul datore
Codice di Procedura Civile, art. 360 (motivi di cassazione)
Articolo richiamato per i motivi di legittimità (es. violazione di norme di diritto e vizi di motivazione) posti dal ricorso per cassazione
Massime di principio
- Lavoratore licenziato nell'ambito di una procedura collettiva: se la comunicazione di avvio non specifica motivi e dati che giustifichino la limitazione della platea dei licenziandi, la carenza informativa può incidere sui criteri di scelta e determinare la reintegrazione ai sensi dell'art.18, comma 4, St. lav.
- Il datore di lavoro non può unilateralmente delimitare la platea dei licenziandi a un reparto o funzione salvo che sia provato che la ristrutturazione riguardi esclusivamente un'unità produttiva dotata di autonomia tecnica/organizzativa o che le mansioni siano effettivamente infungibili; l'onere probatorio di tali circostanze grava sul datore
- La comunicazione prevista dall'art.4 L.223/91 deve contenere elementi idonei a consentire alle organizzazioni sindacali di verificare la necessità dei licenziamenti e l'impossibilità di soluzioni alternative (trasferimenti, riqualificazioni, ecc.); mancanza di tali elementi costituisce vizio rilevante
- Il rifiuto del lavoratore di accettare l'assunzione dall'appaltatore terzo non sanifica ex post un licenziamento illegittimo adottato dal precedente datore
- Distinzione tutela procedurale vs. tutela per violazione dei criteri di scelta: un vizio meramente formale della procedura può dare luogo solo a tutela indennitaria, ma se il vizio procedurale incide sulla sostanza della scelta dei licenziandi (es. determina arbitraria o non verificabile individuazione della platea) si applica la tutela reintegratoria attenuata dell'art.18, comma 4
- Per ridurre il rischio di contestazioni, il datore dovrebbe documentare in modo puntuale e motivato: a) le ragioni tecniche/organizzative dell'esubero; b) l'autonomia dell'unità interessata; c) l'assenza di posti disponibili e la non fungibilità delle mansioni; d) le verifiche effettuate sulla possibilità di ricollocazione interna
- In caso di contenzioso, il Giudice del merito valuta l'adeguatezza della comunicazione in modo di merito: le valutazioni non contraddittorie e sufficientemente motivate sono difficilmente riformabili in Cassazione
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