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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32438/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente riproduttivi di censure già vagliate e correttamente respinte dai giudici di merito, senza evidenziare vizi logici o giuridici deducibili in sede di legittimità. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che i motivi di ricorso riproducevano censure già esaminate e disattese dai giudici di merito; la Corte di cassazione rileva che tali doglianze non sono consentite in sede di legittimità perché mirano a una nuova valutazione di merito. In particolare, le contestazioni investivano sia la sussistenza oggettiva e soggettiva del reato ex art. 337 c.p. sia il trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento alla misura della riduzione per le circostanze attenuanti generiche, concesse non nella massima estensione.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata per qualificare la condotta come resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ritiene corretta la configurazione del reato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi così come accertata nei gradi di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di fatto o di merito già esaminate e motivate in modo logicamente e giuridicamente corretto dai giudici di merito.
  • La configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale può essere confermata in sede di legittimità quando la motivazione dei giudici di merito appaia coerente, puntuale e immune da manifeste incongruenze sia quanto agli elementi oggettivi sia quanto a quelli soggettivi.
  • La valutazione sulla misura del riconoscimento delle attenuanti generiche appartiene al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiOnere della prova

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