Cassazione Penale, Ordinanza n. 32438/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente riproduttivi di censure già vagliate e correttamente respinte dai giudici di merito, senza evidenziare vizi logici o giuridici deducibili in sede di legittimità. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che i motivi di ricorso riproducevano censure già esaminate e disattese dai giudici di merito; la Corte di cassazione rileva che tali doglianze non sono consentite in sede di legittimità perché mirano a una nuova valutazione di merito. In particolare, le contestazioni investivano sia la sussistenza oggettiva e soggettiva del reato ex art. 337 c.p. sia il trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento alla misura della riduzione per le circostanze attenuanti generiche, concesse non nella massima estensione.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata per qualificare la condotta come resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ritiene corretta la configurazione del reato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi così come accertata nei gradi di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di fatto o di merito già esaminate e motivate in modo logicamente e giuridicamente corretto dai giudici di merito.
- La configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale può essere confermata in sede di legittimità quando la motivazione dei giudici di merito appaia coerente, puntuale e immune da manifeste incongruenze sia quanto agli elementi oggettivi sia quanto a quelli soggettivi.
- La valutazione sulla misura del riconoscimento delle attenuanti generiche appartiene al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32373/2025 del 01/10/2025
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32380/2025 del 01/10/2025
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32381/2025 del 01/10/2025
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32382/2025 del 01/10/2025
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32384/2025 del 01/10/2025
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32386/2025 del 01/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →