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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13875/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta dal debitore contro un'esecuzione intrapresa dal creditore. Il tribunale ha rigettato l'opposizione; contro tale decisione il debitore ha proposto appello, che la Corte d'appello ha dichiarato improcedibile per tardiva iscrizione a ruolo, ritenendo che l'appello fosse stato iscritto oltre il termine e che non sussistessero i presupposti per la rimessione in termini. La Corte territoriale ha escluso anche l'applicabilità della translatio iudicii, valorizzando il fatto che l'atto di appello era stato depositato telematicamente più volte presso il Tribunale di Roma, con rifiuto della relativa iscrizione a ruolo da parte della cancelleria. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 165, 347, 348, 153 e 156 c.p.c., dell'art. 71 disp. att. c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., nonché nullità della sentenza e del procedimento; ha sostenuto che l'iscrizione a ruolo presso un ufficio giudiziario diverso da quello competente costituirebbe mera irregolarità formale sanabile, invocando la translatio iudicii; ha inoltre dedotto che le PEC ricevute dopo i depositi non segnalavano anomalie e avrebbero ingenerato un affidamento tutelabile, e ha contestato il rifiuto della cancelleria di iscrivere a ruolo l'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inconferente il richiamo alla translatio iudicii, perché l'ufficio competente sull'appello era comunque la Corte d'appello e la vicenda non implicava una traslazione per difetto di giurisdizione o competenza, ma al più un errore nell'iscrizione a ruolo, sindacabile nell'ambito della rimessione in termini. Quanto a quest'ultima, la Corte ha condiviso l'apprezzamento di fatto della Corte territoriale sull'inescusabilità dell'errore, desunta dal contenuto di nove PEC che indicavano univocamente il Tribunale di Roma quale destinatario del deposito telematico. Tale valutazione è stata ritenuta riservata al giudice di merito e non censurabile in cassazione se non per vizi motivazionali nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non allegati né ravvisabili. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore nel giudizio di merito.

  • art. 165 c.p.c.

    invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di deposito e iscrizione a ruolo.

  • art. 347 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in relazione al procedimento di appello e ai relativi termini di iscrizione a ruolo.

  • art. 348 c.p.c.

    invocato dal ricorrente tra le norme processuali ritenute violate.

  • art. 153 c.p.c.

    richiamato per la rimessione in termini, ammessa solo in presenza di causa non imputabile e di impedimento assoluto, non di mera difficoltà o impossibilità relativa.

  • art. 156 c.p.c.

    invocato dal ricorrente a sostegno della tesi della sanabilità dell'irregolarità formale.

  • art. 71 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate.

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno della tutela del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno delle garanzie del giusto processo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato dal ricorrente per denunciare violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato dal ricorrente per dedurre nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato dalla Corte quale solo possibile canale di sindacato sulla valutazione di fatto del giudice di merito, nei limiti dell'anomalia motivazionale.

  • art. 60 c.p.c.

    indicato dalla Corte come rimedio per contestare il rifiuto di iscrizione a ruolo da parte della cancelleria, mediante istanza al capo dell'ufficio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato in relazione alla misura del contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone un impedimento non imputabile alla parte, con carattere di assolutezza; non basta una mera difficoltà operativa, un errore evitabile o un affidamento ingenerato da esiti telematici che non escludano la possibilità di accorgersi dell'errore.
  • L'iscrizione a ruolo dell'impugnazione presso un ufficio diverso da quello competente non determina automaticamente l'applicazione della translatio iudicii: tale istituto presuppone una traslazione del processo per ragioni di competenza o giurisdizione e, comunque, la previa instaurazione del giudizio davanti a un'autorità giudiziaria.
  • La valutazione sulla scusabilità dell'errore e sulla sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale specificamente dedotto e rilevante.
  • Quando i messaggi di conferma del deposito telematico indicano chiaramente un ufficio giudiziario diverso da quello corretto, la parte non può invocare con facilità l'errore scusabile, se la documentazione complessiva rende riconoscibile l'inesattezza dell'adempimento.
  • Il rifiuto dell'iscrizione a ruolo da parte della cancelleria non attribuisce all'ufficio amministrativo un potere decisorio definitivo sulla validità dell'atto: la contestazione va veicolata secondo gli strumenti processuali previsti.
  • In cassazione, la deduzione di violazioni di legge non può sostituire la censura di merito quando la doglianza mira in realtà a rimettere in discussione la valutazione fattuale compiuta dal giudice territoriale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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