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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19947/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condividenti)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di divisione di un compendio immobiliare tra più comproprietari. In primo grado il tribunale aveva dichiarato lo scioglimento della comunione, approvato il progetto di divisione, disposto l'estrazione a sorte dei lotti e poi attribuito definitivamente le porzioni ai condividenti, nonostante una delle parti avesse contestato la consistenza di alcune particelle e, in particolare, la formazione della quota poi assegnata ad altri condividenti. La sentenza di primo grado era stata impugnata con tre motivi: il primo, poi riproposto in cassazione, denunciava la violazione dell'art. 789, comma 3, c.p.c. e dell'art. 187 c.p.c. perché il progetto era stato dichiarato esecutivo con ordinanza nonostante contestazioni specifiche sul progetto stesso; il secondo censurava, in relazione all'art. 729 c.c. e all'art. 132 c.p.c., l'assegnazione mediante sorteggio di porzioni diseguali; il terzo lamentava la motivazione apparente della corte territoriale nel respingere le doglianze sulla regolarità del sorteggio. In cassazione i ricorrenti hanno insistito soprattutto sul vizio originario dell'ordinanza di esecutività del progetto di divisione, sostenendo che, poiché vi erano contestazioni sul contenuto del progetto, il giudice non poteva limitarsi a dichiararlo esecutivo ma avrebbe dovuto deciderle o rimetterle alla decisione nelle forme di cui all'art. 187 c.p.c. È stata anche prospettata in memoria la cessazione della materia del contendere nei confronti di alcuni controricorrenti per sopravvenuta transazione, questione rimessa al giudice del rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo. Ha affermato che l'ordinanza con cui era stato dichiarato esecutivo il progetto di divisione era viziata perché emessa nonostante la presenza di contestazioni attinenti al progetto, contestazioni che avrebbero impedito la dichiarazione di esecutività e avrebbero dovuto essere esaminate dal giudice. Da tale errore originario è derivata l'invalidità dei successivi provvedimenti di assegnazione delle quote. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte d'appello di Lecce in diversa composizione, affinché rinnovi le operazioni di divisione nel rispetto delle norme processuali e provveda anche sulle spese di legittimità; la questione della cessazione della materia del contendere è stata rimessa al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 789, comma 3, c.p.c.

    il progetto di divisione può essere dichiarato esecutivo con ordinanza solo se non sorgono contestazioni; in presenza di contestazioni sul progetto il giudice non può limitarsi a prenderne atto, ma deve decidere la lite o rimettere la questione nelle forme processuali previste

  • art. 187 c.p.c.

    richiamato come forma procedurale attraverso cui il giudice deve provvedere quando le contestazioni sul progetto di divisione impediscono l'immediata dichiarazione di esecutività

  • art. 729 c.c.

    richiamato in relazione alle operazioni divisionali e al sorteggio dei lotti

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    invocato nei motivi di ricorso in relazione al preteso vizio di motivazione della sentenza impugnata

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    richiamato per la memoria dei controricorrenti depositata oltre il termine di dieci giorni

Massime di principio

  • Nel giudizio di divisione, il progetto predisposto dal giudice istruttore può essere dichiarato esecutivo con ordinanza non impugnabile solo quando non emergano contestazioni sul progetto stesso; se una parte solleva contestazioni pertinenti alla formazione o consistenza dei lotti, il giudice non può approvare il progetto come se fosse incontestato.
  • La presenza di contestazioni attinenti al progetto di divisione paralizza il potere del giudice di dichiararne l'esecutività: tali contestazioni devono essere decise dal giudice, o comunque trattate con gli strumenti processuali previsti per la decisione delle questioni controverse.
  • Quando l'ordinanza che dichiara esecutivo il progetto di divisione è adottata in presenza di contestazioni non esaminate, la nullità o invalidità di tale passaggio si riflette sui successivi atti di assegnazione delle porzioni e sulle operazioni di sorteggio.
  • In sede di legittimità, se il primo vizio investe il momento genetico delle operazioni divisionali, i motivi che riguardano le fasi successive risultano assorbiti.
  • La valutazione della regolarità delle operazioni divisionali deve essere ancorata non solo alla corrispondenza catastale dei lotti, ma soprattutto al rispetto del procedimento previsto per la formazione e approvazione del progetto di divisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveComunità
RamiProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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