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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46230/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura interdittiva del divieto di esercitare l'attività di impresa applicata a Ciervo per il reato di intestazione fittizia (art. 512-bis c.p.). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per: omessa considerazione delle note difensive che offrivano una lettura alternativa delle intercettazioni e per la mancata integrazione del dolo; censura dell'apparente motivazione in ordine alle esigenze cautelari. In seguito il difensore ha depositato motivi nuovi richiamando l'annullamento, in altro procedimento, dell'ordinanza sul coindagato Carlo Russo e prospettando riflessi sull'utilizzabilità delle captazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi attengono alla ricostruzione del fatto e quindi non idonei al sindacato di legittimità, oltre che aspecifici. Ha confermato la fondatezza del giudizio del Tribunale, che ha valorizzato le plurime conversazioni intercettate (tra Sergio e Adolfo Orsi) e la documentazione sequestrata (visura camerale e copia della carta d'identità e codice fiscale di Ciervo) come prova dell'intestazione fittizia della societa Italiana Multiservizi s.r.l. e della effettiva conduzione da parte di Sergio Orsi, già condannato per partecipazione a associazione camorristica. Ha rilevato che le difese erano state esaminate e ritenute infondate. Ha dichiarato inammissibile il motivo nuovo relativo all'annullamento pronunciato nel procedimento Russo perché non tempestivamente dedotto in appello e formulato in modo generico, e ha ritenuto infondato il motivo sulle esigenze cautelari, ritenendo congrua e logica la valutazione del rischio di reiterazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 512-bis cod. pen.

    menzionato nel capo 8 come delitto di intestazione fittizia

    La norma è stata interpretata come configurante il reato posto in essere mediante la formale intestazione delle quote societarie a terzi al fine di eludere misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto sussistente il quadro indiziario idoneo a supportare la misura interdittiva

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020

    il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti ai sensi di tali disposizioni

    La disposizione è stata richiamata per giustificare il rito di trattazione del ricorso senza discussione delle parti

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alla inammissibilità di motivi non previamente dedotti in appello

    La Corte ha applicato il principio per cui in Cassazione non sono ammessi motivi nuovi che non siano già stati dedotti nei gradi precedenti; perciò la censura sull'inutilizzabilità delle intercettazioni, non proposta in appello, è stata considerata inammissibile

Massime di principio

  • In materia di intestazione fittizia, intercettazioni coerenti e documentazione societaria (visure, documenti d'identità) possono costituire un quadro indiziario forte e giustificare misure interdittive quando dimostrano che la titolarità è solo formale.
  • La Corte di cassazione non rivede la valutazione del merito probatorio svolta dal giudice del merito; i motivi che sostanzialmente chiedono una diversa lettura degli elementi di fatto sono normalmente inammissibili o destinati al rigetto.
  • I motivi nuovi introdotti in Cassazione sono inammissibili se non sono stati sollevati nel processo di appello, conformemente all'art. 606 c.3 c.p.p.; le censure sulla utilizzabilità delle captazioni devono essere tempestivamente sollevate nei gradi precedenti.
  • Per ottenere la revoca di misure interdittive è necessario un confronto puntuale e specifico con le argomentazioni in fatto del provvedimento impugnato; censure generiche sulla motivazione o sulle esigenze cautelari sono raramente efficaci.
  • Quando un soggetto opera come 'testa di legno' per un soggetto già condannato per reati associativi e il comportamento è volto a eludere misure di prevenzione, il rischio di reiterazione o la pericolosità concreta possono essere logicamente e legittimamente valorizzati dal giudice ai fini della misura interdittiva

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