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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19870/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 06/05/2024 che aveva confermato la responsabilità degli imputati per reati raggruppati ai capi A)–G). Le imputazioni riguardano due vicende: (i) cessione di ingente carico di TLE di contrabbando e successivo tentativo di estorsione per ottenerne il corrispettivo (capi A) e B)); (ii) partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico e reati connessi in materia di stupefacenti (capi C)–G)). I motivi di ricorso contestavano, tra l'altro: la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis 1 cod. pen. per i reati di droga; la qualificazione giuridica della condotta estorsiva (tentata estorsione vs violenza privata); la utilizzabilità o la mancata garanzia sulle dichiarazioni spontanee/resa di testi (art. 374 c.p.p. e art. 64 c.p.p.); vizi nella determinazione della pena nel contesto del concordato in appello (art. 599‑bis c.p.p.); omissione nel riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; errori di calcolo nella fissazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato i ricorsi, ha ritenuto: - Inammissibili o infondati i ricorsi proposti da Daniele Salvatore, Daniele Giuseppe, Clemente Ciro, Di Napoli Alessandro, Daniele Ciro, Di Napoli Umberto, Alfiero Rita e Fiume Patrizio; confermando nella sostanza le valutazioni di merito (in particolare sulla qualificazione dei fatti, sull'affidamento delle dichiarazioni dei collaboratori e sulle valutazioni probatorie e sanzionatorie). - Fondato e accolto il ricorso di Frenna Salvatore limitatamente al capo C): la sentenza è stata annullata senza rinvio per quel reato e la relativa pena eliminata; la Corte ha rideterminato direttamente la pena complessiva per i residui capi A) e B) a sensi dell'art. 620 c.p.p., determinandola in anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 2.400,00 di multa (pena già ridotta per il rito). - Rigettati i rilievi relativi alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee di persona offesa/teste, e dichiarati inammissibili i ricorsi che attengono a questioni rinunciate in sede di concordato ex art. 599‑bis c.p.p. - Condanna dei ricorrenti rigettati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis cod. pen.

    delitti [...] commessi [...] al fine di agevolare le associazioni previste [dall'art. 416-bis cod. pen.]

    La Corte ha confermato che l'aggravante prevista dall'art. 416‑bis 1 ha natura soggettiva: si applica quando l'agente compie il reato avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416‑bis o al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa; è esclusa l'agevolazione limitata al singolo esponente. La valutazione della sussistenza dell'aggravante è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione salvo motivazione manifestamente illogica.

  • art. 416‑bis, comma 1 (menzione dell'aggravante)

    Usata per distinguere l'agevolazione dell'associazione dalla mera attività del singolo; la Corte richiama le Sezioni Unite sul contenuto soggettivo dell'aggravante.

  • art. 599‑bis cod. proc. pen.

    Il concordato in appello limita la materia sindacabile in Cassazione: sono ammissibili ricorsi solo su questioni relative alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del PM o a contenuti difformi della pronuncia; questioni rinunciate in sede di concordato risultano inammissibili.

  • art. 374 cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni spontanee rese alla Procura (verbale ex art. 374) sono utilizzabili: la Corte ha ritenuto regolare l'uso delle dichiarazioni rese da Toscano come spontanee e poi confermate in interrogatorio, e comunque utilizzabili nei confronti di terzi anche se rese da persona poi indagata per reato connesso.

  • art. 64, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della discussione sull'avviso all'indagato: la Corte ha ritenuto che, anche ove si sostenesse la mancata formalità, le dichiarazioni restano comunque utilizzabili secondo la giurisprudenza citata nei rapporti tra procedimenti connessi e nel rito abbreviato.

  • art. 62‑bis cod. pen.

    Sull'ammissione delle circostanze attenuanti generiche la Corte conferma che il loro riconoscimento richiede elementi positivi e che il giudizio del merito su tale punto è discrezionale e non sindacabile in assenza di motivazione illogica.

  • art. 63, comma 4 cod. pen.

    Richiamato nella determinazione della pena (aumento ex art. 63, comma 4) in relazione a dichiarazioni ammissive e altre circostanze valutate in sede di concordato.

  • art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.

    La Corte ha esercitato il potere di rideterminare direttamente la pena quando gli accertamenti di fatto risultano già adeguatamente motivati dai giudici di merito e non è necessario il rinvio; applicata nel caso di annullamento senza rinvio per Frenna Salvatore.

Massime di principio

  • La sussistenza dell'aggravante '416‑bis 1' richiede prova che l'autore abbia agito avvalendosi delle condizioni mafiose o al fine di agevolare l'organizzazione; si tratta di valutazione soggettiva/fattuale rimessa al giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione salvo motivazione manifestamente illogica.
  • Le decisioni di merito che valorizzano dichiarazioni di collaboratori o testi particolarmente attendibili e riscontrate da intercettazioni o elementi oggettivi sono difficili da rimettere in discussione in Cassazione: la ricostruzione probatoria è prerogativa del giudice di merito.
  • Il concordato in appello (art. 599‑bis c.p.p.) chiude molte linee di doglianza in Cassazione: le questioni rinunciate con il concordato sono generalmente inammissibili, salvo vizi attinenti alla formazione del consenso o alla illegittimità della pena finale (es.: pena fuori dai limiti di legge).
  • Le dichiarazioni spontanee rese all'autorità giudiziaria rese prima di un'iscrizione a modello o rese da persona poi indagata per reati connessi possono rimanere utilizzabili contro terzi; la loro inutilizzabilità nei confronti dello stesso dichiarante è un profilo distinto.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi e resta soggetto a giudizio di fatto del merito; la mera assenza di elementi negativi non impone il riconoscimento automatico.
  • La Cassazione può, in presenza di motivazione e accertamenti di fatto già compiuti e non contrastati, rideterminare la pena senza rinvio (art. 620 c.p.p.), evitando un nuovo giudizio di merito quando ciò sia possibile in via di legittimità.

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