Sentenza del 12/06/2020 n. 11336 - Corte di Cassazione
TARES - Immobile adibito a bar-pasticceria - Esenzione parziale - Omessa presentazione della prescritta denuncia - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’avviso di pagamento notificato il 4 aprile 2016, relativo a 62.904 euro di TARES per il 2013. Con un unico motivo di cassazione ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione delle norme sulla motivazione degli atti, sostenendo che l’avviso non riportava gli estremi catastali dell’immobile né spiegava la sua soggettività passiva, e che non poteva essere integrato da una nota comunale del 24 giugno 2015 non richiamata né comunicata. La contribuente chiedeva inoltre l’esclusione dalla superficie tassabile di aree che assumeva destinate alla produzione di rifiuti speciali smaltiti autonomamente, e la conseguente riduzione del tributo; non aveva però presentato la denuncia e la documentazione prescritte per far valere tale agevolazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l’esito delle decisioni di primo e secondo grado, entrambe sfavorevoli alla contribuente. Le doglianze sull’omessa indicazione dei dati catastali e sul fondamento della soggettività passiva sono state dichiarate inammissibili perché nuove, non essendo state proposte nel ricorso introduttivo né in appello. La censura relativa alla nota del 24 giugno 2015 e alle precedenti istanze di autotutela è stata ritenuta infondata e irrilevante: riguardava un precedente avviso, estraneo al giudizio. È stata infine confermata l’esclusione della riduzione per le aree asseritamente produttive di rifiuti speciali, poiché i presupposti dell’agevolazione dovevano essere indicati nella denuncia originaria o in quella di variazione e la società aveva omesso di presentare la denuncia prescritta. La ricorrente è stata condannata a pagare 2.000 euro per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, nonché l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 360, primo comma, n. 3, codice di procedura civile
Consente di ricorrere per cassazione denunciando violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso concreto la censura è stata esaminata, ma alcune specifiche contestazioni sono risultate inammissibili perché nuove.
Art. 384, primo comma, codice di procedura civile
Orbene ai superiori principi - il Collegio li ribadisce ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti - si è attenuta la Commissione tributaria regionale.
La Corte ribadisce i principi di diritto applicabili e verifica che il giudice di merito vi si sia conformato.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Quando il ricorso è respinto e ricorrono i presupposti processuali, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Ha introdotto la previsione dell’ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte per il rigetto dell’impugnazione.
Art. 62, secondo comma, d.lgs. n. 507 del 1993
Da tanto consegue che «sia le deroghe alla tassazione indicate dal secondo comma del medesimo art. 62, sia le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denunzia originaria o in quella di variazione»
Le deroghe alla tassazione non operano automaticamente per la sola esistenza della situazione fattuale che potrebbe giustificarle: il contribuente deve indicarne i presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione.
Art. 66 d.lgs. n. 507 del 1993
Da tanto consegue che «sia le deroghe alla tassazione indicate dal secondo comma del medesimo art. 62, sia le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denunzia originaria o in quella di variazione»
Le riduzioni tariffarie devono essere richieste e supportate mediante l’indicazione dei relativi presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione; non bastano la mera sussistenza della situazione agevolabile o la sua deduzione successiva.
Massime di principio
- Per la tassa sui rifiuti, l’occupazione o detenzione di locali e aree tassabili fonda una presunzione relativa di produzione di rifiuti; chi invoca l’esclusione o la riduzione deve superare tale presunzione e rispettare gli adempimenti dichiarativi previsti.
- Le agevolazioni o esclusioni non si applicano automaticamente: i presupposti devono essere indicati nella denuncia originaria o in quella di variazione, secondo la disciplina applicabile.
- In cassazione non sono esaminabili censure nuove, ossia questioni non proposte nei precedenti gradi di giudizio.
- Una questione relativa a un precedente avviso o a istanze di autotutela riguardanti quell’atto non incide sulla legittimità dell’avviso oggetto del giudizio, se i due atti sono distinti.
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