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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15680/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non consentita la censura sulla determinazione della pena concordata in appello ex art. 599-bis c.p.p., in assenza di profili di illegalità della sanzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado e a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., aveva escluso la recidiva e, con le attenuanti generiche già riconosciute, rideterminato la pena in anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 1.250 di multa per il reato di ricettazione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione di norme processuali per omessa motivazione sulla riduzione di pena operata nella misura di 1/6 anziché di 1/3 in relazione all'attenuante di cui all'art. 62-bis c.p., nonché omessa motivazione sulla commisurazione complessiva della pena. La Corte rileva che, essendo stata la pena concordata in appello nell'ambito del patteggiamento ex art. 599-bis c.p.p., non sono deducibili in cassazione censure sulla misura della pena, salvo il caso di illegalità della sanzione, che qui non ricorre. Le allegazioni del ricorrente sono inoltre giudicate generiche e astratte.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    concorde richiesta delle parti

    Il concordato in appello costituisce un negozio processuale liberamente stipulato dalle parti che, una volta recepito nella decisione del giudice, non è unilateralmente modificabile in cassazione, salvo il caso di illegalità della pena concordata.

  • art. 62-bis c.p.

    La doglianza sulla quantificazione della diminuzione di pena collegata alle attenuanti generiche non è scrutinabile in cassazione quando la pena sia stata concordata in appello, se non nei casi di illegalità della sanzione.

  • art. 648 c.p.

    È il reato oggetto della condanna confermata nei suoi effetti sostanziali, rispetto al quale la controversia riguarda solo il trattamento sanzionatorio.

  • art. 129 c.p.p.

    Nel concordato in appello sono inammissibili le doglianze sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento, secondo il principio richiamato dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103

    È la base normativa dell'istituto del patteggiamento in appello richiamato dalla Corte come introdotto dalla riforma del 2017.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per contestare la misura della pena concordata, salvo che la sanzione sia illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • Sono ammissibili in cassazione contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. solo le doglianze che investono la formazione del consenso della parte, il consenso del pubblico ministero o il contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; restano invece precluse le censure su motivi rinunciati e sulla quantificazione della pena non trasfusa in illegalità.
  • Quando il ricorrente deduce vizi solo generici e astratti sulla commisurazione della pena concordata, senza allegare un concreto profilo di illegalità della sanzione, il ricorso è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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