Cassazione Penale, Ordinanza n. 15770/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado resa all’esito di giudizio abbreviato, aveva rideterminato in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio degli imputati e aveva sostituito alcune pene accessorie. Gli imputati, condannati per rapina pluriaggravata, lesioni aggravate e, per uno di essi, anche evasione, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, per entrambi e con motivi sovrapponibili, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di quantificazione della pena, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe valorizzato gli elementi difensivi prospettati in appello e che ciò avrebbe dovuto condurre a una ulteriore riduzione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ricordato che la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è in linea di principio ricorribile per cassazione, ma ha precisato che non possono essere riproposte in sede di legittimità questioni già rinunciate con il concordato, salvo che si deducano vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o a una pronuncia difforme dal concordato, oppure una illegalità della pena. Nel caso concreto, le doglianze riguardavano soltanto la quantificazione della pena e non denunciavano alcuna illegalità sanzionatoria; pertanto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
disciplina il concordato sulle pene in appello; la sentenza resa ex art. 599-bis resta in generale impugnabile, ma entro i limiti delle questioni non rinunciate e dei vizi rilevanti in cassazione.
non introduce un regime speciale di ricorribilità; consente la declaratoria de plano di inammissibilità quando il ricorso mira a riaprire questioni rinunciate con il concordato o non deduce vizi ammissibili.
richiamato in via comparativa per escludere l’estensione analogica della disciplina del patteggiamento al concordato in appello.
indicata come norma speciale e di stretta interpretazione, la cui logica non può essere estesa oltre i casi previsti.
le doglianze sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento sono indicate come inammissibili quando siano state rinunciate nel concordato.
fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
artt. 110 e 628, comma 1, n. 3, nn. 1 e 3-quinquies c.p.
norma incriminatrice contestata per il delitto di rapina pluriaggravata in concorso.
artt. 110, 582, 585 e 61 n. 5 c.p.
norme contestate per il delitto di lesioni aggravate in concorso.
art. 385, commi primo e terzo, c.p.
norma contestata al solo secondo imputato per il delitto di evasione.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi che non presuppongano la riesumazione di motivi rinunciati: in particolare, per questioni sulla validità della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità tra concordato e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le doglianze che, sotto la veste del vizio motivazionale, mirano solo a contestare la misura della pena concordata, quando la sanzione inflitta resti nei limiti legali e non sia affetta da illegalità.
- Il concordato processuale determina una rinuncia implicita alle questioni che ne costituiscono il contenuto negoziale; tali questioni non possono essere unilateralmente riaperte in cassazione.
- L’inammissibilità del ricorso in materia di concordato può essere dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. quando l’atto non prospetti vizi ammissibili in sede di legittimità.
- La censura sulla determinazione della pena è scrutinabile in cassazione solo se la sanzione risulti fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; in difetto, il motivo è inammissibile.
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