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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15726/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Nel procedimento definito con sentenza di applicazione della pena, il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'illegalità della pena. Secondo il ricorrente, la pena applicata per la ricettazione di una bicicletta sarebbe stata fissata al di sotto della forbice edittale prevista dall'art. 648 c.p., poiché non vi sarebbe stata una valida riqualificazione del fatto nell'ipotesi minore di ricettazione con attenuante, e comunque tale riqualificazione non sarebbe stata consentita in ragione del valore del bene ricettato. La Corte ha ritenuto non scrutinabile la contestazione sul valore della bici, perché implicante valutazioni di merito precluse in sede di legittimità, e ha verificato se la dedotta erronea qualificazione giuridica del fatto fosse effettivamente deducibile ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, nei limiti del controllo consentito nel patteggiamento, l'errore di qualificazione giuridica è deducibile solo quando sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e palesemente eccentrico rispetto al capo d'imputazione. Nel caso concreto, la sentenza impugnata richiamava la correttezza della qualificazione giuridica della condotta e dagli atti richiamabili emergeva che l'accordo delle parti era stato formato proprio sulla base del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 648, quarto comma, c.p. Ne è conseguito che il vizio denunciato non sussisteva e l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La Corte considera applicabile, nel caso concreto, la circostanza attenuante del quarto comma della ricettazione; la questione della corretta qualificazione del fatto è stata valutata alla luce di tale attenuante e non come errore manifesto di qualificazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione contro sentenza di patteggiamento può denunciare l'erronea qualificazione giuridica del fatto solo nei casi di errore manifesto, cioè quando la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto al capo d'imputazione.

  • art. 444, comma 2, c.p.p.

    La verifica della correttezza dell'accordo e della qualificazione giuridica nel patteggiamento va compiuta sulla base del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi di ricorso.

  • art. 648, quarto comma, c.p.

    La sentenza ritiene che l'accordo di patteggiamento si sia formato sulla base del riconoscimento di tale attenuante, richiamata anche in modo sintetico e per relationem nella motivazione.

Massime di principio

  • Nel rito del patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione soltanto se il vizio è manifesto, cioè immediatamente percepibile e senza margini di opinabilità rispetto all'imputazione originaria.
  • Non è ammissibile trasformare il ricorso sulla qualificazione giuridica in una contestazione di merito su elementi fattuali, come il valore del bene o la concreta opportunità della riqualificazione, quando tali valutazioni richiedono apprezzamenti non consentiti in sede di legittimità.
  • La motivazione della sentenza di patteggiamento può essere sintetica e anche per relationem, purché consenta di ricostruire che il giudice abbia verificato la correttezza della qualificazione e che l'accordo delle parti sia coerente con il trattamento sanzionatorio applicato.
  • Ai fini del controllo di legittimità sulla sentenza ex art. 444 c.p.p., rilevano il capo di imputazione, la motivazione della sentenza e i motivi di ricorso; gli atti richiamabili possono essere consultati quando l'eccezione investe la legalità della decisione e la verifica richiede la concatenazione tra richiesta, verbale e recepimento in motivazione.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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