Cassazione Penale, Ordinanza n. 15681/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello che, in sede di concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva riformato la decisione di primo grado esclusivamente sul trattamento sanzionatorio: esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1, c.p. e ritenuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, la pena era stata rideterminata in quattro anni di reclusione ed euro 1.500 di multa, con sostituzione delle pene accessorie. Con un unico motivo deduceva inosservanza dell'art. 599-bis c.p.p., sostenendo che il giudice di appello non avesse espressamente escluso le aggravanti dell'uso delle armi e del travisamento, con possibili ricadute sulla disciplina penitenziaria e sulla sospensione dell'ordine di esecuzione. La censura, quindi, riguardava il contenuto della pronuncia resa in concordato e la sua asserita insufficiente esplicitazione letterale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della sentenza rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati o su asseriti vizi della pena che non integrino illegalità della sanzione. Nel caso concreto, la doglianza dell'imputato non si confrontava con il tenore del dispositivo, che escludeva l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1, c.p., formula ritenuta comprensiva anche della contestazione relativa all'uso di armi e al travisamento. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità del provvedimento rispetto all'accordo; non per contestazioni su motivi rinunciati o sulla determinazione della pena che non sfoci in illegalità della sanzione.
art. 599 c.p.p.
Richiamato come base procedurale del concordato in appello.
art. 628, comma terzo, n. 1, c.p.
La formula di esclusione di tale aggravante è stata interpretata come comprensiva sia dell'uso di armi sia del travisamento o della presenza di persone riunite, secondo la contestazione e l'accordo intervenuto.
art. 129 c.p.p.
Richiamato in giurisprudenza come limite delle doglianze non deducibili in cassazione nel concordato in appello, quando si tratta di mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna alle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, la sentenza può essere impugnata in cassazione solo nei limiti dei vizi che incidono sulla formazione dell'accordo o sulla corrispondenza tra accordo e decisione; non è consentito riaprire il merito dei motivi oggetto di rinuncia.
- La mancata esplicitazione analitica di singole modalità della condotta aggravata non integra vizio quando il dispositivo della sentenza richiama una formula normativa che, in base al contesto processuale e alla contestazione, le ricomprende chiaramente.
- Le censure sulla pena sono deducibili in cassazione solo se la sanzione risulta illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; altrimenti restano precluse dal concordato.
- Nel giudizio di legittimità avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. non è consentito invocare una più ampia o diversa articolazione delle aggravanti se l'accordo e il dispositivo hanno già definito in modo sufficiente la componente circostanziale del fatto.
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