Cassazione Penale, Ordinanza n. 15670/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato senza la necessaria sottoscrizione di un difensore cassazionista. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello di Firenze. La Corte di cassazione non esamina censure di merito sui fatti o sulla responsabilità, perché rileva d'ufficio una causa di inammissibilità formale: il ricorso risulta proposto personalmente dalla parte e non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dagli artt. 571 e 613 c.p.p. dopo la riforma del 2017. La Corte richiama inoltre la giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma che esclude la difesa personale in cassazione.
Norme richiamate
Dopo la modifica del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma richiede l'assistenza tecnica secondo le forme previste.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 24 Cost.
La Corte richiama il parametro costituzionale per escludere che il requisito della difesa tecnica in cassazione violi il diritto di difesa.
art. 111, comma 7, Cost.
La Corte esclude che la disciplina dell'art. 613 c.p.p. contrasti con il diritto al ricorso in cassazione nei limiti consentiti dalla necessaria rappresentanza tecnica.
art. 6 CEDU
La Corte ritiene che la richiesta di patrocinio tecnico nel giudizio di cassazione non contrasti con il diritto a un equo processo.
art. 1, comma 55, legge 23 giugno 2017, n. 103
La riforma ha modificato il regime della proposizione del ricorso per cassazione, imponendo la sottoscrizione da parte di un difensore abilitato davanti alla Corte di cassazione.
artt. 24, 111, comma 7, Cost.
Parametri evocati dalle Sezioni Unite nella valutazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione, in seguito alla riforma del 2017, non è proponibile personalmente dall'imputato, ma richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista determina inammissibilità del ricorso, senza possibilità di esame dei motivi di merito.
- L'esclusione della difesa personale nel giudizio di cassazione è considerata scelta discrezionale del legislatore e non integra, di per sé, violazione del diritto di difesa o del diritto al ricorso in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni formali non emergono ragioni di esonero, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende.
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