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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15675/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'indagata, soggetto non legittimato a sottoscrivere l'impugnazione in cassazione. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda concerne la convalida di un sequestro probatorio disposto dal pubblico ministero su un'autovettura Mercedes GLA e successivamente sottoposto al controllo del Tribunale del riesame di Milano, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto di convalida. L'indagata ha quindi proposto ricorso per cassazione personalmente, senza ministero di difensore abilitato. Il motivo esaminato dalla Corte riguarda esclusivamente la ritualità del ricorso: la Cassazione rileva che, ai sensi dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla L. n. 103/2017, l'impugnazione in cassazione deve essere sottoscritta da un difensore iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori; il ricorso personale della parte è quindi inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    L'impugnazione per cassazione deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, da un difensore abilitato all'esercizio davanti alle giurisdizioni superiori; il ricorso personale della parte non è ammissibile.

  • art. 571 c.p.p.

    La modifica normativa richiamata dalla Corte, insieme all'art. 613 c.p.p., esclude che la parte possa proporre personalmente ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in presenza di profili di colpa.

  • L. 23 giugno 2017, n. 103

    La riforma è richiamata come fonte della modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. che impone la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensore iscritto all'albo speciale.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, anche contro provvedimenti cautelari o reali, non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di legittimazione dell'impugnante.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se ravvisa profili di colpa, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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