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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15797/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte civile)

La controversia

In primo grado un imputato era stato assolto per insussistenza del fatto da un addebito contravvenzionale relativo all’art. 674 c.p. La parte civile, che aveva agito per il risarcimento dei danni civili derivanti dalla condotta contestata, aveva proposto impugnazione contro la sentenza assolutoria. La Corte di appello ha però ritenuto inappellabile la decisione, perché il reato era punito con pena alternativa, e ha quindi trasmesso gli atti alla Corte di cassazione per trattare l’impugnazione come ricorso per cassazione. In cassazione si è quindi discusso se, nonostante l’art. 593, comma 3, c.p.p. come modificato, la parte civile potesse comunque appellare la sentenza di proscioglimento ai soli effetti civili. Il ricorso mirava a ottenere la riforma della sentenza assolutoria per far valere la responsabilità civile dell’imputato e il diritto al ristoro del danno.

La decisione

La Corte ha ritenuto errata l’ordinanza della Corte di appello che aveva qualificato la sentenza di proscioglimento come inappellabile anche nei confronti della parte civile. Ha affermato che l’art. 593, comma 3, c.p.p. non può essere interpretato in modo da comprimere il potere della parte civile di impugnare, ai soli effetti civili, la sentenza di assoluzione pronunciata in un giudizio per reato punito con pena pecuniaria o alternativa. Di conseguenza ha disposto la restituzione degli atti al giudice del merito affinché sia celebrato il gravame davanti alla Corte di appello, che dovrà esaminare l’impugnazione della parte civile solo sul piano civilistico, restando ferma l’irrevocabilità degli effetti penali della decisione assolutoria.

Norme richiamate

  • art. 674 c.p.

    La fattispecie sostanziale contestata riguardava il getto pericoloso di cose, qui in concreto riferito a immissioni odorigene provenienti da un bagno di proprietà dell’imputato.

  • art. 593, comma 3, c.p.p.

    "sono in ogni caso inappellabili (...) le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa"

    La Corte limita la portata della norma, escludendo che essa precluda l’appello della parte civile ai soli effetti civili contro la sentenza assolutoria relativa a un reato punito con pena alternativa o solo pecuniaria.

  • art. 576 c.p.p.

    "la parte civile può proporre impugnazione (...), ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio"

    La norma è valorizzata come regola speciale che conserva il potere della parte civile di impugnare la sentenza di proscioglimento per le sole conseguenze civili.

  • art. 538 c.p.p.

    È richiamato per evidenziare che la sentenza di proscioglimento preclude la condanna al risarcimento del danno nel processo penale, con conseguente soccombenza della parte civile sul piano civilistico.

Massime di principio

  • La disciplina dell’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena pecuniaria o alternativa non può essere letta nel senso di eliminare il potere della parte civile di proporre impugnazione ai soli effetti civili contro la sentenza assolutoria.
  • Nel sistema delle impugnazioni penali la posizione della parte civile conserva una tutela autonoma e speciale quando l’impugnazione sia diretta esclusivamente alla responsabilità civile, anche se il capo penale della decisione è irrevocabile.
  • L’interpretazione delle norme sull’inappellabilità va coordinata con l’art. 576 c.p.p., che costituisce base autonoma per l’impugnazione della parte civile contro il proscioglimento.
  • È irragionevole un assetto che consenta alla parte civile di impugnare la condanna non integralmente satisfattiva ma le impedisca di impugnare il proscioglimento, che per sua natura nega ogni ristoro nel processo penale.
  • Quando la questione attiene solo agli effetti civili, la qualificazione della sentenza come inappellabile sul versante penale non esaurisce il potere di gravame della parte civile, che deve essere esaminato dal giudice di merito competente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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