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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31612/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da una "lettera di incarico di consulenza" del 15 dicembre 2004 e da un successivo incarico del 6 aprile 2005 con cui una società avrebbe affidato a una consulente l'attività di promozione presso un'azienda ospedaliera al fine di favorire l'aggiudicazione di forniture di arredi sanitari. Secondo la consulente, in caso di esito positivo della trattativa era stato pattuito un compenso pari al 13% sull'imponibile fatturato; poiché la società incaricante si era aggiudicata due forniture, la consulente chiedeva il pagamento delle relative provvigioni, ottenendo un decreto ingiuntivo per euro 207.898,96. La società ingiunta proponeva opposizione sostenendo, tra l'altro, che le provvigioni erano già state pagate. Rigettata l'opposizione in primo grado e poi l'appello, la società soccombente ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 115, 116, 214 e 215 c.p.c. e degli artt. 2702 e 2719 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse valorizzato due fax prodotti dalla controparte come prova del mancato pagamento, pur trattandosi a suo dire di copie di lettere prive di sottoscrizione, non disconosciute e indebitamente trattate come documenti dotati di efficacia probatoria; con il secondo denunciava violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132, n. 4, c.p.c., oltre a vizio motivazionale, sostenendo che la Corte d'appello avesse immotivatamente respinto le censure sull'avvenuto pagamento della seconda provvigione e trascurato l'istruttoria orale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi e li ha esaminati congiuntamente, confermando la decisione di merito. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva accertato in fatto che i due fax non erano stati disconosciuti dalla società odierna ricorrente e che la contestazione svolta in cassazione non era specifica né autosufficiente. Ha inoltre precisato che la mancanza di sottoscrizione dei fax non impediva al giudice di merito di valorizzarli ai fini del convincimento, trattandosi di valutazione delle prove riservata al giudice di merito; ha escluso anche la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., osservando che tali norme sono violate solo quando il giudice si discosti espressamente dal loro contenuto precettivo o attribuisca rilievo a prove non introdotte, non già quando effettui un giudizio di merito sul peso delle prove. Quanto al vizio di motivazione, ha escluso ogni motivazione apparente o mancante, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato in modo chiaro, richiamando la lettera di incarico, la pattuizione del compenso del 13% e l'incompatibilità tra gli importi delle fatture prodotte dalla società debitrice e la percentuale pattuita. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce che i vizi di violazione di legge e di motivazione possono essere dedotti solo nei limiti propri dei rispettivi paradigmi, non per censurare il mero apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice dichiari espressamente di non voler applicare la regola di disponibilità delle prove o decida sulla base di prove non introdotte dalle parti; non quando scelga, tra quelle ritualmente acquisite, le prove ritenute più convincenti.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca valore di prova legale a un mezzo che non lo ha o viceversa disattenda una prova legale; non se compia una valutazione comparativa delle prove secondo prudente apprezzamento.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al disconoscimento di documenti, ma la Corte esclude che nel caso concreto vi sia stata una contestazione specifica e rituale idonea a incrinare l'utilizzo dei fax.

  • art. 215 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia della mancata contestazione/disconoscimento di documenti, ma la Corte esclude che la doglianza superi il vaglio di specificità.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato per sostenere che i documenti privi di sottoscrizione non avrebbero efficacia di scrittura privata; la Corte osserva però che tali documenti possono comunque essere valutati come elementi probatori dal giudice di merito.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato in tema di copie fotografiche e conformità all'originale; la Corte ribadisce che la contestazione della conformità deve essere specifica e circostanziata.

  • art. 2704 c.c.

    La Corte richiama il principio secondo cui la certezza della data rileva, in linea generale, nei confronti dei terzi.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo in caso di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; nel caso concreto la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta sufficiente e intelligibile.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per denunciare un vizio di motivazione, ma la Corte esclude la mancanza o apparenza della motivazione.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato nel percorso camerale per la manifesta infondatezza del ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la fissazione dell'adunanza camerale sulla base della proposta del relatore.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è censurabile il mero cattivo esercizio del potere di valutazione delle prove da parte del giudice di merito, salvo che si deduca una vera violazione delle regole legali di prova o un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
  • La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia deve essere specifica, chiara e circostanziata; clausole generiche o di stile sono inefficaci.
  • Un documento privo di sottoscrizione non è per ciò solo inutilizzabile: il giudice di merito può comunque apprezzarlo come elemento di prova, nei limiti del prudente apprezzamento e secondo il complessivo quadro istruttorio.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo in ipotesi rigorosamente tipizzate, non per contestare la maggiore o minore forza persuasiva attribuita dal giudice a singoli mezzi di prova.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto il percorso argomentativo o esso sia meramente fittizio; non ricorre quando la sentenza esponga in modo comprensibile le ragioni della decisione e il collegamento tra prove e conclusioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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