Cassazione Penale, Sentenza n. 4527/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della riqualificazione del reato operata dal Giudice per l'udienza preliminare che, nel rito abbreviato, aveva dichiarato la "lieve entità" della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309. Il Procuratore Generale deduceva violazione di legge per motivazione generica e apodittica, lamentando che il G.I.P. avrebbe valutato solo il dato ponderale (7,71 g lordi di cocaina) senza considerare elementi ostativi alla lieve entità: la natura della sostanza, il ritrovamento di 57 dosi già confezionate, la somma in contanti significativa (euro 3.700,00) presumibilmente provento di spaccio, la disponibilità di canali di approvvigionamento, le modalità esperte di occultamento e l'organizzazione (seppur rudimentale) dell'attività di spaccio.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per tardività. Il provvedimento impugnato era stato letto e depositato all'udienza del 27 febbraio 2024; il termine per proporre impugnazione era di quindici giorni dalla lettura (quindi scaduto il 13 marzo 2024). Il ricorso del Procuratore Generale risulta depositato in Cancelleria il 16 marzo 2024 (con deposito interno in ufficio il 15 marzo 2024), quindi oltre il termine utile; ne consegue l'inammissibilità del gravame e la sua declaratoria.
Norme richiamate
d.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5
La norma è stata richiamata per la riqualificazione del reato in termini di "lieve entità"; il G.I.P. l'ha applicata ritenendo prevalente il dato ponderale (quantità esigua) e assenti elementi contrari, mentre il Procuratore Generale ha contestato la valutazione affermando che altri elementi (dosi confezionate, denaro, occultamento, organizzazione) avrebbero dovuto escludere la lieve entità.
codice di procedura penale - art. 544, comma 1
Richiamato insieme agli artt. 585 per stabilire il termine di impugnazione; la Corte ha ritenuto che, essendo la sentenza stata letta in udienza, il termine per proporre ricorso era di quindici giorni dalla lettura.
codice di procedura penale - art. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. b)
Utilizzati insieme all'art. 544 per definire il termine e le modalità di impugnazione (15 giorni dalla lettura in udienza); la Corte ha applicato queste disposizioni per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardivo deposito.
Massime di principio
- Le impugnazioni del pubblico ministero contro sentenze lette e depositate in udienza devono essere proposte entro 15 giorni dalla lettura: il deposito oltre tale termine comporta l'inammissibilità, salvo eccezioni procedurali non dedotte.
- Per dichiarare la "lieve entità" ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 non è sufficiente richiamare il solo dato ponderale: il giudice deve valutare e motivare anche elementi come la natura della sostanza, il numero di dosi confezionate, la presenza di denaro provento, le modalità di occultamento e gli indizi di rete o organizzazione.
- La mera indicazione del peso come unico criterio di lieve entità può essere censurata in sede di merito; viceversa, se il G.I.P. fornisce una motivazione congrua (anche argomentando l'assenza di elementi contrari), la riqualificazione può essere condivisa.
- Chi impugna deve documentare e rispettare attentamente la tempistica e le formalità di deposito: la data di deposito in cancelleria è cruciale e può determinare l'inammissibilità indipendentemente dal valore sostanziale della questione impugnata.
- In presenza di elementi che possono far ritenere l'attività di spaccio organizzata (dosi già pronte, somme rilevanti, occultamento specializzato), l'attenzione difensiva e dell'accusa deve concentrarsi sulla prova di detti elementi e sulla motivazione del giudice quando questi sono non considerati ai fini della lieve entità.
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