Cassazione Civile, Ordinanza n. 07930/2024 del 23/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da due contratti aventi a oggetto servizi di trasporto e attività accessorie. La società ricorrente sosteneva che la committente avesse imposto clausole vessatorie, non avesse riconosciuto costi supplementari derivanti dall'esecuzione dei servizi (in particolare per assunzione di ulteriore personale e acquisizione di mezzi), avesse disatteso impegni di adeguamento tariffario e avesse poi interrotto unilateralmente i rapporti dopo aver indotto la controparte a investimenti non recuperati. In appello la domanda era stata rigettata. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) violazione delle norme su valutazione della prova e confessione, per avere la Corte territoriale valorizzato inesistenti ammissioni e per avere negato istruttoria sui fatti costitutivi dell'abuso di posizione dominante/dipendenza economica e dei maggiori costi; 2) omesso esame di un fatto decisivo, desunto da sommarie informazioni acquisite in un procedimento penale connesso, da cui emergerebbero conferme della tesi attorea, inclusa la vicenda dei pagamenti ai lavoratori; 3) violazione dell'art. 1341 c.c., perché le clausole sarebbero state predisposte unilateralmente senza specifica approvazione scritta e il rapporto sarebbe stato tutt'altro che paritario; 4) violazione dell'art. 83-bis d.l. 112/2008, perché la prova dei fatti posti a base della domanda di adeguamento tariffario sarebbe stata richiesta oltre il necessario e la CTU avrebbe dovuto ricostruire i costi; 5) violazione dell'art. 9 l. 192/1998, per non avere la Corte ravvisato l'abuso di dipendenza economica nella condotta della committente, che avrebbe sfruttato la propria forza di mercato per imporre investimenti, costi e poi il recesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati. Ha dichiarato inammissibile la censura di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. per la presenza di doppia conforme. Ha escluso la violazione dell'art. 1341 c.c. perché i contratti in questione erano il frutto di trattative individuali e non contratti per adesione con moduli o formulari. Ha ritenuto infondata anche la doglianza sull'esclusiva, osservando che la ricorrente confondeva il divieto di operare verso i clienti della committente con un divieto generalizzato di concorrere sul mercato. Ha reputato non decisiva e comunque generica la censura sulla prova dei maggiori costi e degli asseriti impegni tariffari, sottolineando il difetto di specificità delle deduzioni e l'inammissibilità di una rivalutazione del merito. Sul regime dei costi minimi ex art. 83-bis ha rilevato che, per i contratti scritti, occorreva comunque la prova degli elementi costitutivi richiesti dalla disciplina. Infine ha escluso l'abuso di dipendenza economica ex art. 9 l. 192/1998 perché non era stata dimostrata la concreta impossibilità di reperire alternative di mercato; al contrario, dagli stessi atti emergeva l'esistenza di offerte di altri operatori, incompatibile con la tesi dell'assenza di alternative. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla dedotta errata valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte ha escluso che vi fosse una violazione rilevante, trattandosi in sostanza di richiesta di rivalutazione del merito.
Invocato per contestare l'apprezzamento delle prove e la mancata ammissione di consulenza tecnica; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili o infondate perché miravano a una diversa lettura del materiale probatorio.
Richiamato nel primo motivo per contestare una pretesa confessione; la Corte ha escluso che vi fossero ammissioni confessorie nei termini allegati.
Richiamato nel primo motivo in tema di confessione; la Corte ha escluso il relativo vizio.
La censura di omesso esame di un fatto decisivo è stata dichiarata inammissibile per la presenza di doppia conforme di merito.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
Applicato per precludere la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia decisione conforme.
La Corte ha chiarito che la disciplina delle clausole vessatorie e della specifica approvazione scritta riguarda i contratti per adesione in senso proprio, non i contratti negoziati individualmente su singola vicenda.
Richiamato per delimitare l'ambito dei contratti conclusi mediante moduli o formulari; la Corte ha escluso che il caso vi rientrasse.
art. 83-bis d.l. n. 112 del 2008
La Corte ha ritenuto che, per i contratti scritti di trasporto nel periodo rilevante, la parte che chiedeva l'adeguamento tariffario dovesse comunque provare i fatti costitutivi richiesti dalla disciplina.
Richiamato per definire cosa debba intendersi per contratto di trasporto stipulato in forma scritta ai fini dell'art. 83-bis.
La Corte ha ribadito che l'abuso di dipendenza economica richiede la prova della concreta impossibilità per il contraente debole di reperire alternative di mercato.
Richiamato nel primo motivo in materia di confessione; la Corte ha escluso che le deduzioni difensive della controparte integrassero confessione.
Evocato indirettamente nella discussione sull'onere probatorio; la Corte ha confermato che gravava sulla ricorrente la prova dei fatti costitutivi delle sue domande.
Massime di principio
- Le clausole vessatorie soggette a specifica approvazione scritta ex art. 1341 c.c. presuppongono un contratto per adesione in senso proprio, cioè predisposto per una pluralità indifferenziata di rapporti e mediante moduli o formulari; non si applicano automaticamente ai contratti negoziati tra imprese per una specifica operazione.
- Chi invoca l'abuso di dipendenza economica deve provare non solo uno squilibrio di forza contrattuale, ma anche la concreta impossibilità di reperire sul mercato alternative soddisfacenti; la mera asimmetria negoziale o il rischio imprenditoriale dell'investimento non bastano.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del merito sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, né supplire con censure generiche alla carenza di specificità delle istanze istruttorie.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il giudizio di merito sia coperto da doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle rationes decidendi dei due gradi.
- Ai fini dell'adeguamento tariffario nei rapporti di trasporto regolati dall'art. 83-bis d.l. 112/2008, la parte che agisce deve allegare e provare i fatti costitutivi richiesti dalla disciplina, non essendo sufficiente un richiamo astratto all'aumento dei costi o a generiche promesse di revisione.
- La non contestazione opera solo per fatti che siano specificamente conosciuti dalla parte onerata della contestazione; chi deduce la violazione del principio deve allegare e dimostrare tale conoscenza.
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