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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07930/2024 del 23/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da due contratti aventi a oggetto servizi di trasporto e attività accessorie. La società ricorrente sosteneva che la committente avesse imposto clausole vessatorie, non avesse riconosciuto costi supplementari derivanti dall'esecuzione dei servizi (in particolare per assunzione di ulteriore personale e acquisizione di mezzi), avesse disatteso impegni di adeguamento tariffario e avesse poi interrotto unilateralmente i rapporti dopo aver indotto la controparte a investimenti non recuperati. In appello la domanda era stata rigettata. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) violazione delle norme su valutazione della prova e confessione, per avere la Corte territoriale valorizzato inesistenti ammissioni e per avere negato istruttoria sui fatti costitutivi dell'abuso di posizione dominante/dipendenza economica e dei maggiori costi; 2) omesso esame di un fatto decisivo, desunto da sommarie informazioni acquisite in un procedimento penale connesso, da cui emergerebbero conferme della tesi attorea, inclusa la vicenda dei pagamenti ai lavoratori; 3) violazione dell'art. 1341 c.c., perché le clausole sarebbero state predisposte unilateralmente senza specifica approvazione scritta e il rapporto sarebbe stato tutt'altro che paritario; 4) violazione dell'art. 83-bis d.l. 112/2008, perché la prova dei fatti posti a base della domanda di adeguamento tariffario sarebbe stata richiesta oltre il necessario e la CTU avrebbe dovuto ricostruire i costi; 5) violazione dell'art. 9 l. 192/1998, per non avere la Corte ravvisato l'abuso di dipendenza economica nella condotta della committente, che avrebbe sfruttato la propria forza di mercato per imporre investimenti, costi e poi il recesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati. Ha dichiarato inammissibile la censura di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. per la presenza di doppia conforme. Ha escluso la violazione dell'art. 1341 c.c. perché i contratti in questione erano il frutto di trattative individuali e non contratti per adesione con moduli o formulari. Ha ritenuto infondata anche la doglianza sull'esclusiva, osservando che la ricorrente confondeva il divieto di operare verso i clienti della committente con un divieto generalizzato di concorrere sul mercato. Ha reputato non decisiva e comunque generica la censura sulla prova dei maggiori costi e degli asseriti impegni tariffari, sottolineando il difetto di specificità delle deduzioni e l'inammissibilità di una rivalutazione del merito. Sul regime dei costi minimi ex art. 83-bis ha rilevato che, per i contratti scritti, occorreva comunque la prova degli elementi costitutivi richiesti dalla disciplina. Infine ha escluso l'abuso di dipendenza economica ex art. 9 l. 192/1998 perché non era stata dimostrata la concreta impossibilità di reperire alternative di mercato; al contrario, dagli stessi atti emergeva l'esistenza di offerte di altri operatori, incompatibile con la tesi dell'assenza di alternative. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta errata valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte ha escluso che vi fosse una violazione rilevante, trattandosi in sostanza di richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare l'apprezzamento delle prove e la mancata ammissione di consulenza tecnica; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili o infondate perché miravano a una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 228 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per contestare una pretesa confessione; la Corte ha escluso che vi fossero ammissioni confessorie nei termini allegati.

  • art. 229 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in tema di confessione; la Corte ha escluso il relativo vizio.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La censura di omesso esame di un fatto decisivo è stata dichiarata inammissibile per la presenza di doppia conforme di merito.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    Applicato per precludere la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia decisione conforme.

  • art. 1341 c.c.

    La Corte ha chiarito che la disciplina delle clausole vessatorie e della specifica approvazione scritta riguarda i contratti per adesione in senso proprio, non i contratti negoziati individualmente su singola vicenda.

  • art. 1342 c.c.

    Richiamato per delimitare l'ambito dei contratti conclusi mediante moduli o formulari; la Corte ha escluso che il caso vi rientrasse.

  • art. 83-bis d.l. n. 112 del 2008

    La Corte ha ritenuto che, per i contratti scritti di trasporto nel periodo rilevante, la parte che chiedeva l'adeguamento tariffario dovesse comunque provare i fatti costitutivi richiesti dalla disciplina.

  • art. 6 d.lgs. n. 286 del 2005

    Richiamato per definire cosa debba intendersi per contratto di trasporto stipulato in forma scritta ai fini dell'art. 83-bis.

  • art. 9 l. n. 192 del 1998

    La Corte ha ribadito che l'abuso di dipendenza economica richiede la prova della concreta impossibilità per il contraente debole di reperire alternative di mercato.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato nel primo motivo in materia di confessione; la Corte ha escluso che le deduzioni difensive della controparte integrassero confessione.

  • art. 2697 c.c.

    Evocato indirettamente nella discussione sull'onere probatorio; la Corte ha confermato che gravava sulla ricorrente la prova dei fatti costitutivi delle sue domande.

Massime di principio

  • Le clausole vessatorie soggette a specifica approvazione scritta ex art. 1341 c.c. presuppongono un contratto per adesione in senso proprio, cioè predisposto per una pluralità indifferenziata di rapporti e mediante moduli o formulari; non si applicano automaticamente ai contratti negoziati tra imprese per una specifica operazione.
  • Chi invoca l'abuso di dipendenza economica deve provare non solo uno squilibrio di forza contrattuale, ma anche la concreta impossibilità di reperire sul mercato alternative soddisfacenti; la mera asimmetria negoziale o il rischio imprenditoriale dell'investimento non bastano.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del merito sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, né supplire con censure generiche alla carenza di specificità delle istanze istruttorie.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il giudizio di merito sia coperto da doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle rationes decidendi dei due gradi.
  • Ai fini dell'adeguamento tariffario nei rapporti di trasporto regolati dall'art. 83-bis d.l. 112/2008, la parte che agisce deve allegare e provare i fatti costitutivi richiesti dalla disciplina, non essendo sufficiente un richiamo astratto all'aumento dei costi o a generiche promesse di revisione.
  • La non contestazione opera solo per fatti che siano specificamente conosciuti dalla parte onerata della contestazione; chi deduce la violazione del principio deve allegare e dimostrare tale conoscenza.

Come è indicizzato

MaterieTrasportoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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