Cassazione Penale, Ordinanza n. 09144/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d'appello resa ex art. 599-bis c.p.p., che in parziale riforma della decisione di primo grado lo aveva condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione per più cessioni di sostanze stupefacenti. Il ricorso investiva esclusivamente il trattamento sanzionatorio: con un primo motivo si denunciavano vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione; con un secondo motivo si contestavano vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'aumento per la continuazione interna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., non sono deducibili censure riguardanti il trattamento sanzionatorio, salvo il caso di pena illegale. Poiché i motivi riguardavano soltanto attenuanti generiche e aumento per continuazione interna, essi erano non proponibili. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello vincola le parti nella misura finale della pena e non consente di censurare in cassazione il trattamento sanzionatorio, salvo l'ipotesi di pena illegale.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Richiamato quale base della contestazione per il vincolo della continuazione interna.
Norma incriminatrice relativa alla cessione di sostanze stupefacenti, contestata per diverse tipologie di droga.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere la condanna alla sanzione pecuniaria solo in presenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Contro le sentenze emesse ex art. 599-bis c.p.p. non è ammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestare il trattamento sanzionatorio, salvo che si deduca l'illegalità della pena.
- Il concordato sui motivi di appello vincola integralmente la determinazione finale della pena e presuppone l'accettazione della qualificazione giuridica del fatto e delle circostanze rilevanti per il calcolo sanzionatorio.
- Le doglianze relative al diniego delle attenuanti generiche o agli aumenti per continuazione interna, quando investono soltanto la quantificazione della pena in una sentenza resa a seguito di concordato, sono inammissibili in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, in linea generale, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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