Cassazione Penale, Sentenza n. 23458/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato la condanna per furto e dichiarato inammissibile l'appello per aspecificità dei motivi. In cassazione si denuncia violazione di legge e vizi motivazionali con riferimento alla declaratoria di inammissibilità, sostenendo che i motivi di appello erano comunque formulati nel rispetto dei criteri dell'art. 581 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il ricorso non fosse manifestamente infondato e ha accertato che il termine di prescrizione (prorogato) era decorso. Di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Non sono stati disposti proscioglimenti più favorevoli ex art. 129, comma 2, c.p.p., né rinvio al giudice di merito, essendo precluso dall'intervenuta prescrizione; essendo assente una parte civile, l'annullamento senza rinvio è stato pronunciato dalla Sezione.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che, contrariamente alla declaratoria di inammissibilità pronunciata in appello, i motivi di impugnazione erano formulati nel rispetto dei criteri richiesti dall'art. 581 c.p.p., per cui il ricorso non era manifestamente infondato.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha valutato che non sussistono elementi per pronunciare un proscioglimento con formula più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.; un eventuale accoglimento dei vizi denunciati avrebbe imposto il rinvio, ma il rinvio è precluso in ragione dell'intervenuta prescrizione.
par. 63.2 delle Tabelle
Si è ritenuto applicabile il principio che, in mancanza di parte civile, la Sezione può emettere la sentenza di annullamento senza rinvio quando il reato è estinto per prescrizione.
Massime di principio
- Se, in Cassazione, risulta decorso il termine di prescrizione (anche se prorogato), la Corte può annullare senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato.
- La verifica della conformità formale dei motivi d'appello (art. 581 c.p.p.) può portare la Cassazione a ritenere non manifestamente infondato il ricorso, anche se il giudice di merito aveva dichiarato l'inammissibilità per aspecificità.
- L'intervenuta prescrizione preclude il rinvio al giudice di merito: anche se emergessero vizi di merito, non è possibile disporre un nuovo giudizio quando il reato è ormai estinto.
- La Cassazione può non pronunciarsi per un proscioglimento più favorevole (art. 129, comma 2) se non sussistono i presupposti per tale formula e la prescrizione impedisce il rimedio processuale alternativo.
- L'assenza di una parte civile agevola l'emissione di una sentenza di annullamento senza rinvio da parte della Sezione, secondo prassi consolidate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23424/2022 del 16/06/2022
- Sentenza penale · 16 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23428/2022 del 16/06/2022
- Sentenza penale · 16 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23429/2022 del 16/06/2022
- Sentenza penale · 16 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23430/2022 del 16/06/2022
- Sentenza penale · 16 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23431/2022 del 16/06/2022
- Sentenza penale · 16 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23432/2022 del 16/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →