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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11874/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei gradi di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Ha dedotto, da un lato, la nullità della sentenza di primo grado per asserita motivazione non pertinente al caso concreto; dall'altro, l'eccessività della pena irrogata. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che l'errore nella motivazione del Tribunale era solo un refuso e che, comunque, anche un'eventuale mancanza assoluta di motivazione non imporrebbe la regressione del giudizio ex art. 604 c.p.p., potendo il giudice d'appello integrare o redigere integralmente la motivazione. Il secondo motivo è stato giudicato non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da congrua motivazione ancorata ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p.

Norme richiamate

  • art. 604 c.p.p.

    La nullità della sentenza appellata con regressione degli atti al primo giudice è prevista solo nei casi tassativi indicati dalla norma; una motivazione mancante o viziata non impone necessariamente tale esito, potendo il giudice d'appello provvedere direttamente.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena deve essere effettuata secondo i criteri legali di determinazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 133 c.p.

    La pena va commisurata tenendo conto degli elementi della gravità del fatto e della personalità dell'autore, con motivazione congrua e non meramente apparente.

Massime di principio

  • In sede di appello, la nullità della sentenza di primo grado e la rimessione degli atti al giudice a quo non sono conseguenze automatiche di ogni vizio motivazionale, ma operano solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p.; il giudice di secondo grado può colmare il difetto di motivazione esercitando pienamente i propri poteri di cognizione.
  • Un mero errore materiale o refuso nella motivazione non determina di per sé la nullità della sentenza quando il complessivo impianto argomentativo consenta di comprendere la ratio decidendi.
  • La censura sull'entità della pena, quando investe il merito della commisurazione, non è di regola deducibile in cassazione se mira soltanto a sostituire la valutazione discrezionale del giudice di merito; è sindacabile solo la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione.
  • La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché il provvedimento dia conto, in modo congruo, degli elementi considerati rilevanti ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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