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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47296/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza per violazione dell'art. 606 lett. B) cod. proc. pen., lamentando la mancata assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, in appello, la parte aveva concordato la definizione del processo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e aveva rinunciato a tutti i motivi diversi da quelli relativi alla misura della pena; la rinuncia ha precluso la possibilità di rimettere in discussione la responsabilità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    L'accordo con concordato in appello limita la cognizione della corte ai soli motivi non rinunciati; la rinuncia parziale determina il passaggio in giudicato dei capi rinunciati e impedisce la loro nuova impugnazione in Cassazione.

  • art. 606 lett. B) cod. proc. pen.

    Fondamento formale del motivo dedotto in Cassazione (violazione di norme procedurali); tuttavia l'azione è preclusa se il relativo motivo è stato rinunciato nelle forme previste in appello.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma invocata dalla ricorrente come base per l'assoluzione; la sua applicazione non è stata esaminata dalla Corte di legittimità per effetto della rinuncia operata in appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00.

  • art. 589 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle forme previste per la richiesta concordata delle parti in appello; connette le modalità dell'accordo alle conseguenze processuali.

  • art. 599 cod. proc. pen.

    Corrispondente precedente istituto (applicazione della pena su richiesta) usato dalla giurisprudenza come parametro per il principio secondo cui la rinuncia in sede di definizione limita la cognizione del giudice d'appello e della Cassazione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato per escludere l'obbligo di motivazione circa il mancato proscioglimento nel contesto del concordato in appello, per la diversità degli istituti.

  • Legge n. 103 del 23 giugno 2017

    Ha introdotto l'art. 599-bis cod. proc. pen. e dunque la possibilità di definire il processo in appello con accordo delle parti; da qui discendono gli effetti di preclusione per i motivi rinunciati.

  • art. 576 n.1 e art. 585 cod. pen.

    Richiamati in relazione all'aggravante "per più persone riunite" espressamente indicata nell'imputazione e valutata dal Tribunale nel bilanciamento delle circostanze.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per escludere la colpa della parte nella proposizione del ricorso e per giustificare la misura equitativa della sanzione pecuniaria disposta.

Massime di principio

  • Se in appello si accetta la definizione concordata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e si rinuncia ai motivi, tali motivi non possono essere criticati in Cassazione: la rinuncia produce effetti di preclusione e passaggio in giudicato.
  • Quando si concorda solo sulla pena e si rinuncia espressamente ad altri motivi, la cognizione d'appello e di legittimità è limitata alla sola questione rimasta (di regola la misura della pena).
  • Il ricorrente che voglia preservare il diritto di impugnare la responsabilità o la qualificazione del reato deve evitare di sottoscrivere rinunce ampie nell'accordo di appello o deve esplicitare ciò che intende comunque contestare.
  • Non esiste, nel regime del concordato in appello, un obbligo della Corte di motivare il mancato proscioglimento come avverrebbe in altri istituti: la diversità dell'istituto giustifica un diverso onere motivazionale.
  • In casi di inammissibilità non colpevole del ricorso, è comunque possibile l'imposizione delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende; la misura può essere fissata equitativamente dal giudice.

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