Cassazione Civile, Ordinanza n. 09729/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese processuali, in conformità alla richiesta congiunta delle parti.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione esecutiva promossa su beni immobili acquistati dalla ricorrente con rogito del 23 giugno 2010 da due società. Nel giudizio di merito la Corte d'appello ha ritenuto legittima l'esecuzione, riformando la decisione di primo grado e respingendo anche l'appello incidentale della ricorrente relativo alle spese. In Cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: con i primi due ha denunciato la violazione dell'art. 1273 c.c., sostenendo da un lato la responsabilità e il grave inadempimento del creditore e, dall'altro, l'irrilevanza della sentenza richiamata dalla Corte d'appello e dalla controparte in tema di mancato perfezionamento del primo accollo; con il terzo ha dedotto, sempre in relazione agli artt. 1273 e 1218 c.c., l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; con il quarto ha chiesto l'accoglimento dell'appello incidentale limitatamente alla compensazione delle spese disposta dal Tribunale. La resistente ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile o comunque rigettarlo. Prima della decisione, però, il difensore della ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
norma invocata dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell'accollo e ai profili di responsabilità/inadempimento del creditore; il testo non contiene un'autonoma interpretazione di merito della Corte di cassazione, perché il giudizio si è estinto per rinuncia.
richiamato dalla ricorrente in combinazione con l'art. 1273 c.c. per sostenere la sussistenza di un inadempimento rilevante; nessuna statuizione di merito è stata resa dalla Corte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro dei primi due motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
indicato come parametro del terzo motivo per omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
applicato per dichiarare l'estinzione del giudizio di legittimità a seguito di rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, tempestivamente depositata dalla parte ricorrente, determina l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso e non si pronuncia sulle questioni sostanziali sollevate.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando risulti una richiesta congiunta delle parti e il processo si chiuda per rinuncia al ricorso.
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