Cassazione Penale, Sentenza n. 33124/2026 del 08/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice sollevante)
La controversia
Due imputati, rispettivamente intervistato e conduttore televisivo, erano stati tratti a giudizio per diffamazione aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato, commessa mediante una trasmissione televisiva. Le persone offese risiedevano in Osimo. Il Tribunale di Ancona aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale ritenendo applicabile il criterio generale dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen. e individuando come competente il giudice del luogo di emissione del segnale televisivo. A seguito della rinnovazione dell'azione penale, il Tribunale di Monza ha sollevato conflitto negativo di competenza, sostenendo l'applicabilità dell'art. 30, comma 5, della legge n. 223 del 1990, che individua il foro competente nel luogo di residenza della persona offesa per la diffamazione commessa mediante il mezzo televisivo e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Ancona. La Corte ha ritenuto che la regola speciale di competenza territoriale si applichi anche quando gli imputati non siano il concessionario radiotelevisivo, la concessionaria pubblica o i soggetti delegati al controllo della trasmissione, ma siano gli autori comuni della diffamazione, come l'intervistatore e l'intervistato. Ha inoltre considerato tuttora vigente il comma 5 dell'art. 30, nonostante la declaratoria di illegittimità costituzionale relativa al comma 4, e ha risolto il conflitto in favore del foro di residenza delle persone offese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato ammissibile il conflitto negativo di competenza, ravvisando una situazione di stasi processuale determinata dal rifiuto di due giudici di conoscere dello stesso procedimento. Nel merito ha dichiarato competente il Tribunale di Ancona, poiché la speciale regola dell'art. 30, comma 5, seconda parte, della legge n. 223 del 1990 opera per la diffamazione commessa mediante trasmissione televisiva e caratterizzata dall'attribuzione di un fatto determinato, indipendentemente dalla qualifica soggettiva dell'autore del reato. Gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Ancona con le comunicazioni previste dall'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
Norme richiamate
La condotta è stata qualificata come diffamazione aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato, commessa mediante il mezzo televisivo.
art. 30, comma 5, legge n. 223 del 1990
Per i reati di cui al comma 4 il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa
La disposizione è stata ritenuta vigente e applicabile anche alla diffamazione televisiva commessa da soggetti diversi dal concessionario, dalla concessionaria pubblica o dai delegati al controllo della trasmissione; il foro competente è quello della residenza della persona offesa.
art. 30, comma 4, legge n. 223 del 1990
La declaratoria di illegittimità costituzionale del trattamento sanzionatorio previsto dalla disposizione non comporta l'abrogazione o l'inefficacia della distinta regola di competenza territoriale contenuta nel comma 5.
I criteri ordinari di determinazione della competenza territoriale non sono stati applicati, poiché la fattispecie è soggetta alla speciale disciplina prevista dall'art. 30, comma 5, della legge n. 223 del 1990.
Il criterio sussidiario del luogo in cui è stata compiuta l'ultima parte dell'azione, utilizzato dal Tribunale di Ancona, è stato ritenuto recessivo rispetto al foro speciale della residenza della persona offesa.
È richiamato quale disposizione che consente il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza territoriale.
È stata disposta la trasmissione degli atti al giudice dichiarato competente con le comunicazioni previste dalla norma.
Massime di principio
- Nella diffamazione commessa mediante trasmissione televisiva e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, la competenza territoriale è determinata dal luogo di residenza della persona offesa ai sensi dell'art. 30, comma 5, seconda parte, della legge n. 223 del 1990.
- La regola speciale del foro della persona offesa si applica anche quando l'imputato sia l'autore comune della diffamazione, quale intervistatore o intervistato, e non rivesta la qualifica di concessionario radiotelevisivo, concessionaria pubblica o soggetto delegato al controllo della trasmissione.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 4 dell'art. 30 della legge n. 223 del 1990, relativa al trattamento sanzionatorio, non determina il venir meno della distinta disciplina della competenza territoriale contenuta nel comma 5 della medesima disposizione.
- Il criterio speciale della residenza della persona offesa prevale sui criteri generali degli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. per la determinazione della competenza territoriale nella specifica ipotesi di diffamazione televisiva con attribuzione di fatto determinato.
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