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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27492/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per detenzione di strumenti atti ad aprire serrature (artt. 110, 707 c.p.), deducendo violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 157 c.p., e chiedendo la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Toncic sostiene che la prescrizione sarebbe intervenuta il 13 febbraio 2024; Ahametovic sostiene che sarebbe intervenuta il 30 dicembre 2023.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente inammissibili. Ha ritenuto applicabile la disciplina della legge n. 103/2017 (per reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019) e, in particolare, la sospensione del decorso della prescrizione dal termine per il deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado (art. 544 c.p.p.) fino alla pronuncia del dispositivo del grado successivo, per un massimo di 1 anno e 6 mesi. Poiché la sentenza di primo grado è del 11/4/2023 con termine di 70 giorni per la motivazione (depositata entro il termine, quindi fino al 20/6/2023) e la sentenza di appello è del 16/1/2025, la sospensione massima di 1 anno e 6 mesi si applica. Tenuto conto degli eventi interruttivi, il termine massimo di prescrizione è stato calcolato in 5 anni più 1 anno e 6 mesi = 6 anni e 6 mesi; dal fatto commesso il 30/12/2018 risulta decorrenza della prescrizione al 30/6/2025. Ne consegue che la prescrizione non era maturata né al momento della sentenza di appello né alla data odierna. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • legge n. 103 del 2017 (art. 1)

    «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi»

    La Corte ha applicato la sospensione prevista dall'art. 1 della l. 103/2017 per i reati commessi nel periodo 3/8/2017-31/12/2019, aggiungendo fino a 1 anno e 6 mesi al termine di prescrizione calcolato dopo gli eventi interruttivi

  • art. 544 c.p.p.

    Rilevante per fissare il termine entro il quale va depositata la motivazione della sentenza di primo grado; il decorso della prescrizione resta sospeso dal termine previsto per tale deposito fino alla pronuncia del dispositivo del grado successivo, entro il limite previsto dalla l. 103/2017

  • art. 157 c.p.

    Norma sulla estinzione del reato per prescrizione: i ricorrenti invocavano la sua applicazione, ma la Corte ha ritenuto che il termine non fosse ancora decorso dopo aver computato sospensioni e interruzioni

  • artt. 110 e 707 c.p.

    Delitti contestati: concorso nel reato di detenzione di oggetti atti ad aprire serrature

  • art. 606 c.p.p. (comma 1, lett. b) ed e))

    Facoltà di impugnazione: i ricorsi denunciavano violazione di legge e vizi di motivazione; la Corte li ha comunque dichiarati inammissibili come manifestamente infondati

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna al versamento di somme in favore della Cassa delle Ammende per i ricorrenti che hanno proposto ricorso manifestamente infondato o con profili di colpa; applicata per condannare ciascun ricorrente a euro 3.000

  • Sentenza Sezioni Unite 12/12/2024 (c. Polichetti)

    Giurisprudenza richiamata dalla Corte che ha chiarito l'applicabilità della l. 103/2017 ai reati commessi nel periodo 3/8/2017-31/12/2019 e il meccanismo di sospensione da essa previsto

Massime di principio

  • Per reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 occorre verificare l'applicabilità della l. 103/2017 che può sospendere la prescrizione fino a 1 anno e 6 mesi in relazione al periodo tra deposito motivazioni di primo grado e dispositivo del grado successivo
  • La data di deposito della motivazione (art. 544 c.p.p.) e il termine assegnato per tale deposito sono elementi decisivi nel calcolo della sospensione della prescrizione
  • Nel computo della prescrizione vanno sommati sia gli anni previsti dalla norma sostanziale che gli eventuali periodi di sospensione e gli effetti degli eventi interruttivi; un errore nel calcolo può portare all'inammissibilità del ricorso per insussistenza del diritto invocato
  • Se l'impugnazione solleva esclusivamente questioni di prescrizione, il difensore deve documentare con precisione i calcoli temporali (date di fatto, termini per motivazione, pronunce successive) per evitare il rigetto per manifesta infondatezza
  • Proporre un ricorso manifestamente infondato può comportare, oltre alle spese processuali, la condanna a somme in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare con attenzione la fondatezza prima di impugnare
  • Richiamare la giurisprudenza delle Sezioni Unite e le norme transitorie è cruciale quando si tratta di reati commessi in periodi di regime normativo variabile: accertare sempre quale disciplina temporale si applica al caso concreto

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