Cassazione Civile, Ordinanza n. 05073/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento, con due rogiti notarili del 22 marzo 1988, di alcuni terreni da parte della società ricorrente al Comune, nell'assunto che i trasferimenti fossero avvenuti come cessioni bonarie in pendenza di una procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione di un'area a verde pubblico attrezzato. Secondo la società, il Comune non aveva poi realizzato l'opera pubblica prevista, aveva successivamente mutato la destinazione urbanistica dei terreni e li aveva alienati a terzi; perciò la società chiedeva, in via principale, l'accertamento del diritto alla retrocessione e al ritrasferimento dei terreni, oppure, in subordine, il pagamento del valore venale dei beni, con accessori. Il Comune si è difeso sostenendo, tra l'altro, che i rogiti erano semplici compravendite private, non cessioni bonarie, e che quindi mancava il presupposto per la retrocessione; ha inoltre eccepito la prescrizione. Il Tribunale ha dichiarato inammissibili come nuove le domande proposte con memoria ex art. 183, comma 5, c.p.c., ma ha rigettato nel merito la domanda risarcitoria qualificando i rogiti come compravendite ordinarie. La Corte d'appello ha confermato. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 101 e 183 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per avere ritenuto nuove e quindi inammissibili le domande di accertamento della retrocessione e della sopravvenuta impossibilità di essa, che sarebbero state solo una specificazione della domanda risarcitoria originaria; 2) violazione di norme sostanziali e processuali sulla qualificazione dei rogiti, sull'efficacia probatoria degli atti pubblici e sulla valutazione delle prove, sostenendo che i contratti dovessero essere qualificati come cessioni bonarie e che il Comune avrebbe anche ammesso tale natura; 3) violazione delle norme in materia di cessione volontaria ed espropriazione, oltre a travisamento della prova e omesso esame di fatti decisivi, per aver escluso la natura di cessione bonaria dei trasferimenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione data dalla Corte territoriale ai rogiti del 22 marzo 1988 come semplici compravendite e non come cessioni bonarie in senso tecnico, rilevando che mancavano i requisiti essenziali della cessione volontaria ex art. 12 l. n. 865/1971: non risultavano l'avvio del subprocedimento di determinazione dell'indennità di esproprio né la relativa offerta amministrativa, e non bastava la mera dichiarazione di pubblica utilità. Ha inoltre escluso che le clausole richiamate dalla ricorrente, compresa quella sull'esenzione INVIM, imponessero una diversa qualificazione del rapporto, e ha negato che vi fosse una confessione del Comune in tal senso. Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che, anche a voler ritenere ammissibili le domande formulate in memoria ex art. 183, comma 5, c.p.c. come emendatio libelli, la ricorrente non aveva più interesse a coltivarlo, essendo stato definitivamente escluso il presupposto sostanziale della retrocessione per la qualificazione dei trasferimenti come compravendite. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti storici, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con rilievo dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato come parametro di dedotta nullità processuale, ma la censura è stata superata dalla decisione che ha escluso la rilevanza pratica delle domande aggiuntive una volta negato il presupposto sostanziale del diritto alla retrocessione
invocato dalla ricorrente per sostenere una violazione del diritto di difesa, ma la Corte non ha accolto la doglianza
la memoria ex comma 5 è stata ritenuta, in astratto, idonea a contenere un'emendatio libelli se riferita alla medesima vicenda sostanziale
invocato sulla pubblica fede dell'atto notarile, ma la Corte ha ritenuto che il contenuto negoziale non imponesse la qualificazione di cessione bonaria
usati per l'interpretazione dei rogiti; la Corte ha privilegiato l'interpretazione complessiva e il dato letterale compatibile con la qualificazione di compravendite
richiamato per l'interpretazione sistematica della clausola contrattuale
ritenuto non necessario, perché l'interpretazione complessiva del contratto escludeva la tesi della ricorrente
richiamato dalla ricorrente per sostenere la confessione del Comune, ma la Corte ha negato che la frase estrapolata integrasse confessione tecnica
richiamato tra le violazioni denunciate, ma non accolto
richiamato tra le violazioni denunciate, ma non accolto
la Corte ribadisce che la violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento prove non introdotte dalle parti o ignora fatti non contestati
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o non rispetta la regola di valutazione prevista
norma cardine per la cessione volontaria; la Corte ha ribadito che essa presuppone un subprocedimento di determinazione dell'indennità e un prezzo vincolato ai parametri legali
art. 60 l. n. 2359/1865
richiamato dalla ricorrente sulla disciplina della retrocessione, ma la censura è stata respinta
art. 63 l. n. 2359/1865
richiamato dalla ricorrente sulla disciplina della retrocessione, ma la censura è stata respinta
eccepito dal Comune in tema di prescrizione del danno, ma la Corte non ha fondato la decisione su tale profilo
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto a rivalutare i fatti
Massime di principio
- La cessione volontaria in ambito espropriativo è un contratto ad oggetto pubblico che richiede l'inserimento nel procedimento espropriativo, l'avvio del subprocedimento di determinazione dell'indennità e l'offerta dell'indennità all'espropriando; in mancanza di tali presupposti, il trasferimento non può essere qualificato come cessione bonaria ma può integrare una compravendita di diritto comune.
- La mera dichiarazione di pubblica utilità dell'opera non è sufficiente, da sola, a dimostrare la pendenza di una procedura espropriativa idonea a trasformare il trasferimento in cessione volontaria.
- Nell'interpretazione del contratto il giudice può legittimamente attribuire prevalenza alla lettura complessiva dell'atto e al suo tenore letterale rispetto a singole clausole fiscali o di stile, quando queste risultino estranee al programma negoziale o non decisive per la qualificazione del rapporto.
- La deduzione di una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi in una contestazione del peso attribuito dal giudice alle prove o in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, poiché il controllo di legittimità non consente di riesaminare il merito dei fatti.
- Le domande formulate in memoria ex art. 183, comma 5, c.p.c. sono ammissibili se costituiscono una mera emendatio libelli e restano ancorate alla medesima vicenda sostanziale dedotta originariamente; tuttavia, se manca il presupposto sostanziale della pretesa principale, la questione processuale può diventare priva di interesse pratico.
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