Cassazione Penale, Ordinanza n. 31164/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna resa in appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato, sostenendo che la condotta integrasse soltanto una resistenza passiva e che mancasse l'elemento soggettivo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato inquadramento del fatto, in via subordinata, nel depenalizzato reato di ingiuria o, quantomeno, nella minaccia; 3) doglianze sul trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata esclusione della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo meramente reiterativo di censure già esaminate e correttamente respinte dal giudice di merito, che aveva valorizzato una condotta volontariamente diretta a contrastare l'attività degli operanti. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la condotta era stata posta in essere nei confronti di pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, con esclusione della riqualificazione in ingiuria o minaccia. Il terzo motivo è stato dichiarato aspecifico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, fondata su argomentazioni lineari e coerenti anche quanto alla recidiva. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dell'imputato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è configurabile quando la condotta sia volontariamente diretta a contrastare l'attività degli operanti; non è necessario che la resistenza assuma forme diverse dalla c.d. resistenza passiva se idonea a ostacolare l'azione dell'autorità.
La riqualificazione in ingiuria è esclusa quando la condotta sia realizzata nei confronti di pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni; la norma, peraltro, risulta oggi depenalizzata.
La riqualificazione in minaccia è stata esclusa in ragione del contesto fattuale accertato, riferito all'azione svolta contro pubblici ufficiali nell'esercizio delle funzioni.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, come disposto dalla Corte.
Massime di principio
- Il reato di resistenza a pubblico ufficiale può integrare anche una condotta qualificata come passiva, purché risulti un'effettiva e volontaria opposizione all'attività dell'operante, idonea a ostacolarla.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riprodurre doglianze già affrontate e disattese dal giudice di merito senza misurarsi con la motivazione impugnata.
- La riqualificazione del fatto in reati diversi, come ingiuria o minaccia, va esclusa quando la condotta sia stata tenuta nei confronti di pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni e il contesto concreto sia incompatibile con tali fattispecie.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono essere specifiche e confrontarsi con le ragioni espresse nella sentenza impugnata; altrimenti il motivo è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dalla legge, incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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