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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35161/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (attore)

La controversia

La controversia nasce da una vicenda complessa in cui il ricorrente sosteneva di aver versato, tra aprile e giugno 1997, ingenti somme a un intermediario per l'acquisto di auto d'epoca appartenenti a una collezione privata. Secondo la sua prospettazione, tali somme sarebbero poi confluite verso società riconducibili a un diverso gruppo imprenditoriale, in relazione a mandati di acquisto di immobili successivamente revocati. Poiché le auto non venivano consegnate, l'intermediario avrebbe rilasciato un assegno di rilevante importo a garanzia della restituzione del debito; l'assegno risultava poi insoluto. Il ricorrente aveva quindi proposto domanda di simulazione assoluta del contratto del 2 novembre 1995 e dei contratti conseguenti, nonché azione revocatoria di alcuni pagamenti eseguiti dall'intermediario a favore di società terze. I giudici di merito avevano rigettato le domande ritenendo non provata la titolarità, in capo al ricorrente, di un credito verso il convenuto, poiché avevano letto la pretesa come fondata sull'obbligazione cartolare derivante dall'assegno e non su un credito risarcitorio da truffa. Nel ricorso per cassazione, il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., per erronea interpretazione della domanda, essendo stata ignorata la reale causa petendi, cioè il credito risarcitorio derivante dalla truffa asseritamente subita, e non il mero credito cartolare; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 1704 c.c., per avere la corte territoriale escluso la prova del mandato/procura in capo al fiduciario, nonostante la forma libera del mandato e la possibilità di provarlo anche per presunzioni e tramite gli esiti del giudizio penale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, mentre il primo è stato accolto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che il giudice di merito aveva interpretato in modo riduttivo e non completo l'atto introduttivo, trascurando i passaggi in cui la pretesa era esplicitamente collegata a una truffa asseritamente commessa ai danni del ricorrente e non soltanto all'assegno. È stato richiamato il principio secondo cui il giudice deve interpretare e qualificare la domanda considerando il suo contenuto sostanziale, la vicenda narrata e il complessivo comportamento processuale della parte, entro i limiti del chiesto e pronunciato. Accolto il primo motivo, il secondo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma nel farlo deve interpretare la domanda secondo il suo contenuto sostanziale e non fermarsi a un singolo inciso letterale.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza mirava a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza mirava a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1704 c.c.

    È richiamato per sostenere che il mandato è a forma libera e può essere provato anche mediante presunzioni.

  • art. 2901 c.c.

    La domanda revocatoria era stata proposta per rendere inefficaci alcuni pagamenti eseguiti dal debitore verso terzi.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6

    Il ricorrente ha richiamato l'onere di specifica indicazione degli atti processuali rilevanti a sostegno del motivo.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio con il relativo rito camerale.

Massime di principio

  • Nel giudizio civile, l'interpretazione della domanda non può arrestarsi alla formulazione letterale di un singolo passaggio dell'atto introduttivo, ma deve ricostruire la reale pretesa sostanziale alla luce dell'intero contenuto dell'atto, delle allegazioni fattuali e delle precisazioni svolte nel corso del processo.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. può configurarsi quando il giudice, anziché interpretare la domanda nel suo complesso, ne individui la causa petendi in modo riduttivo e incompatibile con la narrazione complessiva dei fatti allegati.
  • L'accertamento della titolarità del credito e della causa della pretesa deve confrontarsi con tutte le allegazioni rilevanti dedotte nell'atto introduttivo, comprese quelle che collegano la domanda a un illecito extracontrattuale o a un credito risarcitorio, se emergenti con chiarezza dal complesso delle difese.
  • Quando un motivo di ricorso è accolto e risulta decisivo, i motivi ulteriori che dipendono dalla medesima questione possono essere dichiarati assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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