Cassazione Penale, Sentenza n. 09199/2026 del 10/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 30/04/2025 con sei motivi. Sintesi dei motivi: 1) violazione del principio di correlazione imputazione-sentenza (art. 521 c.p.p.) e difetto di motivazione; censura sulla mancata corrispondenza tra la qualità contestata in primo grado e la qualificazione di 'gestore di fatto' attribuita in sentenza; critica dell'uso delle dichiarazioni di Di Nardi e Scialdone (chiamate in reita de relato) e della valutazione dei riscontri tecnici relativi alle pesate; 2) vizio nella determinazione della pena e mancata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sugli aumenti per continuazione (artt. 62-bis, 81, 133 c.p.); 3) ingiustificato diniego della sospensione condizionale della pena (art.163 c.p.); 4) richiesta di esclusione delle parti civili (Comuni di Vitulazio e Bellona) per presunta mancanza di procura speciale ai loro difensori; 5) illegittimità e mancanza di ancoraggio probatorio del calcolo della confisca (art.240 c.p. e disciplina pertinente); 6) mancanza di motivazione sulla condanna al pagamento di provvisionali (artt. 538 e ss. c.p.p.). Complessivamente l'impugnazione contestava motivazione, valutazione della prova dichiarativa e tecnica, rilevanza della qualità di gestore di fatto, e profili processuali relativi a costituzione di parte civile, confisca e provvisionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte non consentito e in parte manifestamente infondato. Specificamente: la censura sul principio di correlazione (art. 521 c.p.p.) è stata dichiarata non consentita perché sollevata per la prima volta in cassazione; molte delle critiche sulla valutazione della prova (dichiarazioni di Di Nardi e Scialdone, riscontri tecnici sulle pese, qualità di gestore di fatto) sono state ritenute manifestamente infondate; le doglianze relative a pena, sospensione condizionale e provvidenze sono state respinte come insindacabili o manifestamente infondate; le eccezioni riguardanti l'esclusione delle parti civili e la confisca sono state dichiarate non consentite perché non sollevate nei termini processuali opportuni. In definitiva il ricorso è stato rigettato/respinto, con conferma, nella sostanza, degli esiti della sentenza impugnata: prescrizione per i capi A) e B), condanna per i capi C) e D) (pena rideterminata in sede di appello), conferma delle statuizioni civili di risarcimento e delle provvisionali e della confisca fino all'importo indicato.
Norme richiamate
art. 521 cod. proc. pen. (principio di correlazione tra imputazione e sentenza)
La violazione del principio di correlazione, se verificatasi in primo grado, deve essere dedotta nel grado successivo; non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, per cui la doglianza sollevata in cassazione è inammissibile
art. 192 cod. proc. pen. (valutazione delle dichiarazioni e attendibilità)
Le dichiarazioni testimoniali e le chiamate in reità de relato possono essere valorizzate se adeguatamente vagliate quanto a attendibilità, riscontri e coerenza; la Corte ha ritenuto che il vaglio svolto dai giudici di merito fosse sufficiente
art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)
La determinazione della pena rientra nel giudizio di fatto del giudice di merito; la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche o sulla quantificazione della pena è sindacabile in cassazione solo per vizio manifesto
art. 163 cod. pen. (sospensione condizionale della pena)
La concessione della sospensione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito che può limitarsi a indicare i profili prevalenti ostativi; la Corte ha ritenuto motivato il diniego per la gravità e la perdurante pericolosità
art. 81 cod. pen. (cumulo e proporzione delle pene)
Nella determinazione degli aumenti per reati in continuazione il giudice di merito deve rispettare il principio di proporzione e non operare cumuli surrettizi; la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata
art. 479 cod. pen. (falsità ideologica in atti pubblici)
Norma sostantiva richiamata per la fattispecie di falsità ideologica aggravata, valutata dal giudice del merito nell'ambito delle modalità esecutive contestate
Norma sostantiva relativa alla truffa pluriaggravata; la Corte ha ritenuto provate le condotte di truffa connessi riscontri e dichiarazioni
art. 491, comma 1 cod. proc. pen. (preclusione delle questioni preliminari)
Le questioni apportabili nella fase delle questioni preliminari devono essere sollevate nei termini processuali: la Corte ha ritenuto precluse le contestazioni sulla legittimità della costituzione delle parti civili non sollevate in fase preliminare
art. 122 cod. proc. pen. (procura per la costituzione di parte civile)
La mancata tempestiva deduzione di vizi nella procura o nella rappresentanza della parte civile comporta la preclusione della censura in sede di cassazione
La confisca deve essere ancorata a un concreto accertamento del profitto o del prezzo del reato; tuttavia, la censura sulla misura e sul calcolo della confisca è da sollevarsi nei gradi di merito, e nel caso è stata dichiarata non consentita poiché non dedotta in appello
art. 538 e ss. cod. proc. pen. (provvisionale)
La concessione e quantificazione di una provvisionale è decisione discrezionale del giudice di merito e secondo costante giurisprudenza non è impugnabile con il ricorso per cassazione
Massime di principio
- Non si possono sollevare in Cassazione questioni di nullità o vizi che non siano state dedotte nei gradi precedenti: assenza di deduzione nei termini processuali rende la doglianza non consentita.
- Le dichiarazioni de relato e le chiamate in reità hanno valore probatorio possibile ma richiedono un rigoroso vaglio di attendibilità e, soprattutto, riscontri concreti; tuttavia la valutazione del grado di attendibilità e dei riscontri è largamente rimessa al giudice del merito e difficilmente overturnabile in Cassazione salvo vizio manifesto.
- La contrapposizione tra prova tecnica e prova dichiarativa implica che, se il giudice di merito ritiene più affidabili i consulenti del P.M. rispetto a quelli della difesa e trova riscontri dichiarativi, quella valutazione di fatto è insindacabile in Cassazione salvo evidente illogicità o contraddizione.
- Le questioni relative alla legittimazione e alla rappresentanza della parte civile devono essere sollevate tempestivamente (in sede di questioni preliminari); se omesse, sono precluse nei gradi successivi.
- Le doglianze sulla quantificazione della pena e sul diniego di benefici (attenuanti generiche, sospensione condizionale) sono soggette alla discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di motivazione manifesta carente o illogica.
- Le contestazioni relative a confisca e calcolo del profitto del reato richiedono che tali questioni siano discusse nei gradi di merito: prospettarle per la prima volta in cassazione normalmente comporta l'inammissibilità.
- Le statuizioni economiche di natura provvisionale sono decisioni discrezionali e, secondo consolidata giurisprudenza, non impugnabili con il ricorso per cassazione.
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