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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09199/2026 del 10/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 30/04/2025 con sei motivi. Sintesi dei motivi: 1) violazione del principio di correlazione imputazione-sentenza (art. 521 c.p.p.) e difetto di motivazione; censura sulla mancata corrispondenza tra la qualità contestata in primo grado e la qualificazione di 'gestore di fatto' attribuita in sentenza; critica dell'uso delle dichiarazioni di Di Nardi e Scialdone (chiamate in reita de relato) e della valutazione dei riscontri tecnici relativi alle pesate; 2) vizio nella determinazione della pena e mancata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sugli aumenti per continuazione (artt. 62-bis, 81, 133 c.p.); 3) ingiustificato diniego della sospensione condizionale della pena (art.163 c.p.); 4) richiesta di esclusione delle parti civili (Comuni di Vitulazio e Bellona) per presunta mancanza di procura speciale ai loro difensori; 5) illegittimità e mancanza di ancoraggio probatorio del calcolo della confisca (art.240 c.p. e disciplina pertinente); 6) mancanza di motivazione sulla condanna al pagamento di provvisionali (artt. 538 e ss. c.p.p.). Complessivamente l'impugnazione contestava motivazione, valutazione della prova dichiarativa e tecnica, rilevanza della qualità di gestore di fatto, e profili processuali relativi a costituzione di parte civile, confisca e provvisionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte non consentito e in parte manifestamente infondato. Specificamente: la censura sul principio di correlazione (art. 521 c.p.p.) è stata dichiarata non consentita perché sollevata per la prima volta in cassazione; molte delle critiche sulla valutazione della prova (dichiarazioni di Di Nardi e Scialdone, riscontri tecnici sulle pese, qualità di gestore di fatto) sono state ritenute manifestamente infondate; le doglianze relative a pena, sospensione condizionale e provvidenze sono state respinte come insindacabili o manifestamente infondate; le eccezioni riguardanti l'esclusione delle parti civili e la confisca sono state dichiarate non consentite perché non sollevate nei termini processuali opportuni. In definitiva il ricorso è stato rigettato/respinto, con conferma, nella sostanza, degli esiti della sentenza impugnata: prescrizione per i capi A) e B), condanna per i capi C) e D) (pena rideterminata in sede di appello), conferma delle statuizioni civili di risarcimento e delle provvisionali e della confisca fino all'importo indicato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Non si possono sollevare in Cassazione questioni di nullità o vizi che non siano state dedotte nei gradi precedenti: assenza di deduzione nei termini processuali rende la doglianza non consentita.
  • Le dichiarazioni de relato e le chiamate in reità hanno valore probatorio possibile ma richiedono un rigoroso vaglio di attendibilità e, soprattutto, riscontri concreti; tuttavia la valutazione del grado di attendibilità e dei riscontri è largamente rimessa al giudice del merito e difficilmente overturnabile in Cassazione salvo vizio manifesto.
  • La contrapposizione tra prova tecnica e prova dichiarativa implica che, se il giudice di merito ritiene più affidabili i consulenti del P.M. rispetto a quelli della difesa e trova riscontri dichiarativi, quella valutazione di fatto è insindacabile in Cassazione salvo evidente illogicità o contraddizione.
  • Le questioni relative alla legittimazione e alla rappresentanza della parte civile devono essere sollevate tempestivamente (in sede di questioni preliminari); se omesse, sono precluse nei gradi successivi.
  • Le doglianze sulla quantificazione della pena e sul diniego di benefici (attenuanti generiche, sospensione condizionale) sono soggette alla discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di motivazione manifesta carente o illogica.
  • Le contestazioni relative a confisca e calcolo del profitto del reato richiedono che tali questioni siano discusse nei gradi di merito: prospettarle per la prima volta in cassazione normalmente comporta l'inammissibilità.
  • Le statuizioni economiche di natura provvisionale sono decisioni discrezionali e, secondo consolidata giurisprudenza, non impugnabili con il ricorso per cassazione.

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