Cassazione Civile, Ordinanza n. 05673/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione respinta dal Tribunale di Terni e dalla successiva impugnazione respinta dalla Corte d'Appello di Perugia. I debitori hanno quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello con due motivi, ma il testo non riporta nel dettaglio il contenuto sostanziale dei motivi. In cassazione la società controparte è rimasta intimata e non ha svolto difese. La Corte ha però rilevato d'ufficio che la sentenza impugnata, pubblicata il 27 luglio 2021 e non notificata, era soggetta al termine lungo semestrale ex art. 327, comma 1, c.p.c., scaduto il 27 gennaio 2022, senza sospensione feriale perché la materia era opposizione all'esecuzione; il ricorso era stato invece avviato per la notifica solo il 25 febbraio 2022.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile per tardività dell'impugnazione. Ha affermato che, trattandosi di opposizione all'esecuzione, non opera la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ai fini del termine lungo di impugnazione. Non sono state liquidate spese di questa fase, perché la controparte non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
ritito di trattazione in camera di consiglio
Richiamato solo per l'assegnazione della causa al rito camerale.
rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ.
Richiamato solo per la trattazione camerale non partecipata e la proposta del relatore.
termine semestrale d'impugnazione c.d. lungo
Il termine lungo per proporre ricorso per cassazione decorreva dalla pubblicazione della sentenza e scadeva il 27/01/2022, perché la sentenza non era stata notificata.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
ulteriore importo per contributo unificato
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis
a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13
È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto, se dovuto.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata non sia stata notificata, l'impugnazione deve essere proposta entro il termine lungo di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della decisione.
- Per le sentenze rese in materia di opposizione all'esecuzione non si applica la sospensione feriale dei termini processuali ai fini del computo del termine lungo per impugnare.
- La proposizione del ricorso oltre il termine lungo comporta l'inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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