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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22741/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia ha impugnato l'ordinanza del GIP di Milano del 21/01/2020 che, su istanza di Unicredit, aveva ritenuto prevalente il diritto reale di garanzia di quest'ultima su un immobile rispetto alla confisca disposta con sentenza irrevocabile nei confronti di Jateh Malafy. Nel ricorso in Cassazione si deducevano violazioni relative alle prerogative dell'Agenzia (richiamando varie disposizioni legislative), la violazione del principio del contraddittorio e l'assenza di partecipazione dell'Agenzia al procedimento per mancata notifica, nonché profili relativi ai termini per l'ammissione dei crediti ai sensi della L. n. 228/2012.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione dell'Avvocatura dello Stato in rappresentanza dell'Agenzia, ritenendolo fondato per l'assorbente motivo della mancata notifica all'Agenzia e della conseguente impossibilità di partecipare al procedimento. La Corte ha ritenuto violato l'art. 666, comma 3, c.p.p., con nullità assoluta dell'attività svolta e dell'ordinanza impugnata, ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 179 c.p.p. Ha quindi annullato l'ordinanza e disposto il rinvio al GIP di Milano per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 11 r.d. n. 1611 del 1933

    Invocata dall'Avvocatura per richiamare prerogative dell'Agenzia; nel provvedimento la norma è citata a sostegno delle ragioni dell'Agenzia, ma la decisione della Corte si è fondata sulla violazione del diritto di partecipazione e della notifica.

  • art. 1 d.l. n. 4 del 2010, conv. dalla L. n. 50/2010

    Richiamato fra le norme rilevanti sulle prerogative dell'Agenzia; la Corte non ha basato la sua decisione su questa disposizione ma l'ha considerata nell'ambito delle doglianze dell'Agenzia.

  • art. 114, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    Citate in relazione alle attribuzioni e procedure connesse ai beni confiscati; la Corte ha invece deciso per nullità procedurale derivante dalla mancata notifica.

  • artt. 58 e 59 d.lgs. n. 159 del 2011

    Richiamati dall'Avvocatura per rilevare il mancato contraddittorio dell'Agenzia; la Corte ha condiviso l'esistenza del vizio procedurale di mancata partecipazione.

  • art. 1, commi da 194 a 206, e in particolare comma 199, L. n. 228 del 2012

    Citate in ordine ai termini per l'ammissione dei crediti (180 giorni) e alla decadenza; sono state poste a fondamento delle doglianze dell'Agenzia ma non sono state decisive per la pronuncia di annullamento, che si è fondata sulla nullità per mancata notifica.

  • art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv. dalla L. n. 356 del 1992

    Richiamato per il principio che, nei procedimenti relativi alla confisca, l'Agenzia è terzo interessato in quanto titolare dei beni confiscati e pertanto legittimata a intervenire; la Corte ha confermato che ciò impone la notifica dell'avviso di udienza all'Avvocatura dello Stato.

  • art. 666, comma 3, cod. proc. pen.

    Applicato dalla Corte per affermare l'obbligo di notifica dell'avviso d'udienza all'Avvocatura dello Stato quando sia coinvolto un terzo interessato (l'Agenzia); la violazione ha determinato la nullità assoluta dell'atto impugnato.

  • artt. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen.

    Richiamati per le conseguenze della nullità assoluta accertata (annullamento dell'attività e dell'ordinanza).

Massime di principio

  • L'Agenzia nazionale dei beni confiscati è terzo interessato nei procedimenti che incidono sui beni di cui è titolare e deve poter partecipare al processo tramite l'Avvocatura dello Stato.
  • Quando l'Agenzia è terzo interessato, l'avviso d'udienza deve essere notificato all'Avvocatura dello Stato: la mancata notifica determina nullità assoluta dell'atto e annullamento del provvedimento impugnato.
  • La partecipazione dell'Agenzia avviene mediante l'Avvocatura dello Stato che la rappresenta e difende in giudizio; ogni attività decisoria che la esclude per mancata informazione può essere invalidata.
  • In presenza di vizi procedurali rilevanti (es. difetto di notifica), il rimedio è l'annullamento e il rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio, senza che ciò risolva le questioni di merito sulla prelazione del credito ipotecario rispetto alla confisca.
  • I profili sostanziali richiamati (es. termini per l'ammissione dei crediti ex L. n. 228/2012) devono essere valutati nel nuovo giudizio, ma la loro mancata considerazione non può sostituire l'obbligo procedurale di garantire il contraddittorio.

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