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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3012/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale: il ricorrente deduceva vizi di motivazione e travisamento della prova (contestando la valutazione delle operazioni di vendita dell'imbarcazione e di assegnazione di due immobili a titolo di pagamento TFR, nonché la prova della destinazione dei 37.000 euro; sosteneva inoltre l'insussistenza del dolo e dello stato di dissesto già nel 2014), violazione di legge per la mancata prova degli elementi del reato, censurava la dosimetria della pena e il diniego delle attenuanti generiche e lamentava omessa/insufficiente motivazione sulle pene accessorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nella sua totalità. Ha ritenuto i primi due motivi aspecifici e reiterativi delle stesse doglianze già respinte in appello e ha confermato che i giudici di merito hanno correttamente valutato la mancanza di documentazione contabile a giustificazione della mancata imputazione dei 37.000 euro alla cassaforte sociale e la concatenazione temporale e logica tra la vendita dell'imbarcazione e l'auto-assegnazione, a forte indice di fraudolenza. Ha escluso la possibilità di sindacare in Cassazione la valutazione di merito se non sono indicate deduzioni specifiche di travisamento ai sensi dell'art. 606 c.1 lett. e). Ha ritenuto infondato anche il motivo sulla dosimetria e sul diniego delle attenuanti generiche, ritenendo congrua la motivazione dei giudici di merito; così come ha respinto la censura sulle pene accessorie, ritenendo adeguata la motivazione e conforme ai criteri di legge. Conseguenza: conferma della condanna di primo e secondo grado (reclusione anni 4, interdizione dai pubblici uffici anni 5, inabilitazione e incapacità all'esercizio di uffici direttivi presso imprese per anni 4) e rigetto del ricorso con attribuzione delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 29 cod. pen.

    Stabilisce l'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici come pena accessoria in caso di condanna a pena detentiva di almeno tre anni; applicata per la durata di anni cinque in relazione alla pena inflitta (4 anni).

  • art. 216, u.c., L. fall.

    Prevede le pene accessorie fallimentari (inabilitazione all'esercizio dell'impresa commerciale e incapacità a ricoprire uffici direttivi), determinate dal giudice in concreto in relazione alla gravità della condotta; applicata per la durata di anni quattro.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione per travisamento della prova; la Corte ricorda il limite del sindacato in presenza di 'doppia conforme' e che il travisamento può essere dedotto in Cassazione solo con specifiche deduzioni quando un elemento probatorio è stato valutato per la prima volta in sede di appello.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione all'inammissibilità del ricorso per motivi aspecifici: il vizio di aspecificità comporta l'inammissibilità quando il ricorso ripropone doglianze già decise senza adeguato confronto con la motivazione del giudice gravato.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per l'apprezzamento delle circostanze attenuanti/aggravanti; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente applicato tali criteri nella dosimetria e nel diniego delle attenuanti generiche.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze del rigetto del ricorso di Cassazione in materia penale; richiamato in relazione alle conseguenze economiche e processuali del rigetto (es. condanna alle spese).

Massime di principio

  • In reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale la condanna può basarsi anche su indici circostanziali (assenza di tracce contabili, corrispondenze temporali e numeriche tra somme mancanti e operazioni successive) quando manchi documentazione che giustifichi la destinazione delle somme.
  • La Cassazione ha poteri limitati di sindacato sulla valutazione di merito: i motivi che ripropongono le stesse critiche già esaminate in appello senza specificità sono inammissibili o infondati.
  • Il vizio di travisamento della prova è sindacabile in sede di cassazione solo con specifiche deduzioni e, in particolare, quando un elemento probatorio è stato valutato per la prima volta nella motivazione di secondo grado; il semplice dissenso sulla valutazione non è sufficiente.
  • La difesa deve fornire documentazione completa (estratti conto, ricevute, bonifici, giustificativi) per provare che somme risultanti mancanti sono state effettivamente impiegate in fini leciti o per rimborsi personali; l'assenza di tali prove favorisce la ricostruzione di distrazione.
  • L'auto-assegnazione di beni societari a prezzo notevolmente inferiore al valore reale e la temporanea concatenazione con operazioni che lasciano somme 'scomparse' costituiscono indici rilevanti di fraudolenza e possono integrare il dolo generico richiesto dal reato.
  • Sulle pene accessorie e sulla dosimetria la motivazione deve essere più articolata solo se la durata è eccedente la media edittale; in mancanza di tale eccesso la motivazione implicita, purché conforme ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p., è generalmente sufficiente.

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