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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03916/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un solo motivo: la mancata esclusione della recidiva. Dalla motivazione emerge che il giudice di merito aveva già valorizzato, ai fini del trattamento sanzionatorio e della valutazione della capacità a delinquere, le pregresse condanne e la persistente inclinazione al delitto. La Corte di cassazione ha ritenuto che tale motivazione fosse congrua e non superficiale, perché ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p. e idonea a spiegare l'influenza criminogena dei precedenti penali sulla commissione del fatto.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La norma è richiamata come criterio per la valutazione della capacità a delinquere e del grado di colpevolezza; il giudice di merito può fondare su tali parametri la motivazione relativa alla recidiva e alla sua incidenza sul fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente, in caso di ricorso dichiarato inammissibile, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La mancata esclusione della recidiva è censurabile solo se la motivazione del giudice di merito sia carente o meramente apparente; è invece sufficiente una motivazione che valorizzi i precedenti penali come indice della capacità a delinquere e della perdurante inclinazione al reato.
  • Ai fini della recidiva, il giudice può fare legittimo riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., purché la valutazione sia concreta e non superficiale, con riguardo all'influenza delle pregresse condanne sulla commissione del fatto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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