Cassazione Civile, Ordinanza n. 12514/2025 del 11/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (leasing)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta dal fallimento di una società nei confronti di una società di leasing per far dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 66 l.fall. richiamante l'azione revocatoria ordinaria, l'atto con cui la società poi fallita aveva trasferito alla controparte la proprietà di un complesso immobiliare artigianale/commerciale. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la revocatoria, ritenendo sussistenti l'eventus damni e la scientia fraudis/scientia damni sulla base dell'esistenza di debiti verso banche, fornitori ed erario, dei bilanci societari e del prezzo inferiore al valore di mercato. La società di leasing ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2901 c.c. e 66 l.fall. per avere la Corte d'appello ritenuto provato l'eventus damni senza accertare che i crediti anteriori all'atto fossero stati effettivamente insinuati e ammessi al passivo; 2) violazione degli stessi articoli per avere confuso la conoscenza del pregiudizio ai creditori con la mera conoscenza dello stato di insolvenza del venditore; 3) omesso esame di una circostanza decisiva, cioè la concessione dell'immobile in locazione finanziaria a una terza società; 4) omessa motivazione sulla dedotta circostanza dell'integrale pagamento del prezzo tramite meccanismi di sconto collegati a una precedente trattativa; 5) violazione dell'art. 2902 c.c. per avere confermato la restituzione del bene al fallimento come effetto della revocatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, affinché riesamini la controversia uniformandosi ai principi di diritto enunciati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha precisato che, nell'azione revocatoria esercitata dal curatore ex art. 66 l.fall., l'eventus damni richiede un accertamento rigoroso sulla consistenza dei crediti ammessi al passivo, sulla situazione patrimoniale al tempo dell'atto e sul mutamento della garanzia patrimoniale; inoltre, la scientia damni consiste nella consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori, non nella semplice conoscenza dello stato di insolvenza del venditore.
Norme richiamate
L'azione revocatoria richiede la prova dell'eventus damni e, sul piano soggettivo, della consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori; nel contesto concorsuale il rinvio dell'art. 66 l.fall. non ne altera i presupposti sostanziali.
"il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile"
Consente al curatore di esercitare l'azione revocatoria secondo le norme codicistiche; l'azione mantiene natura e presupposti della revocatoria ordinaria, pur con adattamenti di effetti, legittimazione e competenza nel contesto fallimentare.
L'effetto restitutorio conseguente alla revocatoria è stato censurato perché dipendente dall'erroneo accoglimento della domanda principale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge in relazione ai principi sulla revocatoria e sui suoi presupposti.
Richiamato nel terzo motivo per lamentare ultrapetizione o mancato esame di deduzioni rilevanti.
Richiamato nei motivi di ricorso per censurare l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Richiamato nei motivi di ricorso per censurare il diverso apprezzamento delle prove.
Richiamato nel quarto motivo per difetto di motivazione.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria esercitata dal curatore fallimentare ex art. 66 l.fall., il rinvio alle norme del codice civile non modifica i presupposti sostanziali dell'azione revocatoria ordinaria: resta necessaria la prova dell'eventus damni e della scientia damni.
- L'eventus damni deve essere accertato mediante una valutazione complessiva e rigorosa di: consistenza dei crediti dei creditori ammessi al passivo, situazione patrimoniale del debitore al momento dell'atto e incidenza dell'atto sulla garanzia patrimoniale generica; non basta il mero richiamo all'esistenza di debiti.
- La scientia damni, ai fini della revocatoria, coincide con la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori per effetto della diminuzione della garanzia patrimoniale, e non con la sola conoscenza dello stato di insolvenza del disponente.
- Quando il giudice di merito fonda l'accertamento dell'elemento soggettivo su indici che descrivono soltanto l'insolvenza del venditore, senza collegarli alla consapevolezza del pregiudizio ai creditori, la decisione è censurabile per violazione dei principi in tema di revocatoria.
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