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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36575/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata per vizio di motivazione (confusione tra "tenuta irregolare" e "omessa tenuta" delle scritture e inferenze non adeguatamente motivate sul dolo), e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 L.F.), deducendo: 1) errata qualificazione del fatto, sostenendo che i fatti andavano riqualificati in bancarotta semplice (art. 217 L.F.) per carenza del dolo; 2) mancata valutazione e valorizzazione delle dichiarazioni favorevoli (in particolare di Orlandini Barbara) e delle proprie dichiarazioni che avrebbero escluso un coinvolgimento attivo nell'amministrazione e la consapevolezza della sottrazione/occlusione delle scritture contabili.

Norme richiamate

  • art. 216 Legge Fallimentare (L.F.)

    Norma sulla bancarotta fraudolenta documentale: la Corte evidenzia la distinzione tra forma "specifica" (omessa tenuta o sottrazione delle scritture con finalità di ostacolare la ricostruzione e recare pregiudizio ai creditori) e "generica" (tenuta irregolare/inattendibile). Per l'integrazione del dolo è necessaria prova della coscienza e volontà di rendere impossibile o gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio; non può essere desunto automaticamente dalla sola mancanza o irregolarità delle scritture.

  • art. 217 Legge Fallimentare (L.F.)

    Norma sulla bancarotta semplice: in assenza di dolo, le condotte relative alle scritture contabili possono qualificarsi come bancarotta semplice, connotata dalla colpa e non dalla volontà di arrecare pregiudizio ai creditori.

  • art. 110 c.p.

    Rinvio alla responsabilità per concorso di persone: la contestazione includeva il concorso con altri amministratori/soci nella condotta ritenuta illecita.

  • art. 606 c.p.p. lett. b) ed e)

    Motivi di cassazione invocati e valutati: lett. b) (erronea applicazione della legge penale) e lett. e) (manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione). La Corte ha ritenuto fondati profili di carenza motivazionale e di errata qualificazione giuridica.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di proposizione dei motivi in cassazione: il ricorso è stato trattato nei limiti previsti dalle disposizioni sulle impugnazioni a seguito di giudizio abbreviato.

  • art. 611 c.p.p. e d.lgs. 10.10.2022 n.150

    Riferimento procedurale: la trattazione del ricorso è avvenuta senza richiesta di trattazione orale, in base alla disciplina sulla celebrazione dell'udienza e sulle modifiche procedurali recenti.

Massime di principio

  • La prova del dolo nella bancarotta fraudolenta documentale non può essere desunta automaticamente dalla sola irregolarità o assenza delle scritture contabili: è necessaria prova della coscienza e volontà di rendere impossibile o gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio.
  • Occorre distinguere chiaramente tra omessa tenuta/sottrazione delle scritture (ipotesi "specifica" con finalità di arrecare pregiudizio) e tenuta irregolare/inattendibile (ipotesi "generica"): i giudici devono indicare quale condotta concreta è contestata e perché integra l'elemento soggettivo richiesto.
  • La sola qualifica formale di amministratore non basta a legittimare la responsabilità penale: bisogna accertare se l'amministratore si sia effettivamente occupato della gestione e se abbia consapevolmente voluto l'occultamento o la mancata tenuta delle scritture.
  • Se emergono dichiarazioni o prove favorevoli all'imputato (es. testi che lo indicano come "testa di legno" o estraneo alla gestione), il giudice deve valutarle e motivare il loro assorbimento o scarto; l'omessa valutazione può costituire vizio di motivazione.
  • Non è ammesso fondare la condanna su profili induttivi generici come il principio del "non poteva non sapere": è necessaria una motivazione che colleghi fatti concreti e elementi psicologici rilevanti.

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