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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23095/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, ma la censura, secondo la Corte, mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione del merito ed era comunque manifestamente infondata, perché la motivazione di appello era logica e aveva valorizzato la verifica compiuta dal personale dell'ente erogatore e il godimento dell'immobile ottenuto contra legem; inoltre, l'atto di appello era generico quanto alle aggravanti, con conseguente inammissibilità parziale sul punto. Con il secondo e terzo motivo ha dedotto violazione degli artt. 54, 62 n. 4, 624, 625 nn. 2 e 7 c.p. e vizio di motivazione per il diniego dello stato di necessità e dell'attenuante della speciale tenuità del danno, ma la Corte li ha ritenuti manifestamente infondati perché reiterativi delle tesi già disattese in appello, senza deduzione di travisamento della prova. Con il quarto motivo ha lamentato violazione degli artt. 99, 624 e 625 nn. 2 e 7 c.p. e vizio di motivazione, ma la censura è stata considerata meramente generica e non confrontata con gli argomenti della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 54 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'esclusione della punibilità per stato di necessità; la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata perché meramente reiterativa delle allegazioni di merito già disattese.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Richiamato per l'attenuante della speciale tenuità del danno; la Corte ha escluso che il motivo introducesse una reale censura di legittimità.

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, oggetto della conferma di condanna e dei motivi di ricorso.

  • art. 625 nn. 2 e 7 c.p.

    Aggravanti del furto richiamate nei motivi di ricorso; la Corte ha rilevato che l'atto di appello era generico sul punto, rendendo in parte inammissibile la censura.

  • art. 99 c.p.

    Richiamato nel quarto motivo, senza una censura specifica e idonea a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e per la conseguente condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolva nella richiesta di una diversa rivalutazione del fatto e del merito già compiuta dal giudice di appello.
  • La censura è manifestamente infondata quando la sentenza impugnata presenti una motivazione logica e non manifestamente illogica, fondata su elementi istruttori specificamente valorizzati, e il ricorrente si limiti a riproporre tesi già disattese senza indicare un effettivo travisamento della prova.
  • Le doglianze sulle circostanze aggravanti devono essere specifiche già in appello; la genericità del motivo comporta l'impossibilità di dedurre utilmente in cassazione vizi del provvedimento su quel punto.
  • Il diniego di stato di necessità o di attenuanti speciali non è censurabile in cassazione se il ricorso non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza di merito e non allega specifici errori di diritto o travisamenti probatori.
  • Il motivo di ricorso privo di un'effettiva critica agli argomenti decisivi della decisione impugnata, e fondato su formule generiche, è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso, quando sia imputabile a colpa del ricorrente, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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