Cassazione Penale, Sentenza n. 43195/2022 del 14/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la condanna per tentata estorsione e, in particolare, contestano: a) la qualificazione giuridica dei fatti (si sarebbe dovuto riconoscere l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non l'estorsione); b) la ritenuta responsabilità concorrente di Marco Congiu (contributo concreto ed intenzionalità contestati); c) l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.7 cod. pen.; d) il mancato riconoscimento dell'art. 114 cod. pen. (diminuzione di pena per diverso contributo dei concorrenti); e) vizi di motivazione relativi ad altre aggravanti/attenuanti e alla recidiva; f) per Borrelli, la mancanza della condizione di procedibilità prevista per l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 richiamato) e la tutela in sede civile della pretesa vantata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi, in particolare quelli di Borrelli (le cui censure assorbono anche quelle di Congiu), e ha annullato con rinvio la sentenza impugnata. Il motivo decisivo è stato l'errata qualificazione giuridica dei fatti: la Corte territoriale ha dato eccessivo rilievo all'intensità intimidatoria della condotta tralasciando invece elementi rilevanti (tra cui l'esistenza di un precedente giudizio civile favorevole a Congiu Luciano) che potevano far ritenere l'esistenza di una pretesa legittima e, quindi, l'ipotesi dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Le Sezioni Unite (sent. Filardo) sono richiamate per il principio secondo cui la differenziazione fra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende dall'elemento psicologico (dolo) e non dall'intensità della intimidazione. La Corte ha quindi disposto il rinvio per nuovo giudizio da parte della Corte territoriale, estendendo gli effetti dell'annullamento anche al coimputato Marco Congiu (art. 587 c.p.p.).
Norme richiamate
Richiamato come riferimento all'elemento materiale del reato (concorso nelle azioni), in relazione alla qualificazione del fatto come tentata estorsione
Norma che disciplina l'estorsione; la Corte ha ritenuto che la qualificazione in base a questa norma non fosse pacifica in assenza di chiaro dolo estorsivo
art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen.
Riferimento alle aggravanti connesse alla minaccia o violenza; la Corte ha valutato criticamente l'uso dell'intensità intimidatoria per qualificare l'azione come ingiusta
Aggravante contestata dai ricorrenti per la quale la Corte ha richiamato la necessità di motivazione puntuale e non la mera indicazione dell'importo
Norma sulle lesioni personali, rilevata in capo a Congiu per fatti collegati all'azione contestata
Richiamato in relazione alla responsabilità a titolo di concorso: la Corte ha esaminato se Marco Congiu avesse dato un contributo effettivo e consapevole alla pretesa
Invocato dai difensori per chiedere la diminuzione della pena per il contributo diverso dei concorrenti; la Corte ha ritenuto la questione pertinente da riesaminare in sede di rinvio
Richiamato tra i motivi di impugnazione (vizio di applicazione), la censura riguarda un profilo di diritto sostanziale/punitivo che deve essere rivalutato dal giudice di rinvio
artt. 393 e 129 cod. proc. pen.
Art. 393 evocato dalla difesa per sostenere che i fatti, se qualificati come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, richiederebbero una specifica condizione di procedibilità; art. 129 citato come possibile conseguenza processuale (decisione di improcedibilità) se mancante tale condizione
Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)
Precedente fondamentale richiamato: distingue estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni sulla base dell'elemento psicologico (dolo) e afferma che l'intensità intimidatoria non è elemento decisivo per la qualificazione
art. 587, comma 1 cod. proc. pen.
Norma che consente di estendere gli effetti dell'annullamento ad altri imputati quando la decisione abbia efficacia non esclusivamente personale; applicata per estendere l'annullamento anche a Marco Congiu
richiami del Procuratore Generale (artt. 61, n. 7; 114; 576; 62-bis c.p.)
Il Procuratore Generale aveva chiesto annullamento con rinvio limitatamente ad alcune norme e il rigetto per il resto; la Corte ha disposto annullamento con rinvio per i motivi esposti, centrati sulla qualificazione giuridica
Massime di principio
- Per distinguere estorsione da esercizio arbitrario delle proprie ragioni occorre valutare l'elemento soggettivo (dolo) e non solo l'intensità della minaccia: la mera forza intimidatoria non trasforma automaticamente una pretesa, anche pressante, in estorsione
- La esistenza di una pretesa legittima (ad es. accertata in sede civile) è un elemento rilevante da valutare nella qualificazione del fatto e può orientare verso l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni piuttosto che verso l'estorsione
- La partecipazione di più soggetti non implica di per sé estorsione: bisogna accertare se i coautori perseguivano un interesse proprio e autonomo o semplicemente collaboravano alla pressione per il soddisfacimento di una pretesa del creditore
- Se si contesta la qualificazione come estorsione, è strategico evidenziare la mancanza dell'elemento psicologico richiesto dall'estorsione e richiamare precedenti (es. Sez. U. Filardo) che pongono l'accento sul dolo
- In caso di dubbio sulla qualificazione o sulle circostanze personali dei concorrenti, può essere opportuno chiedere al giudice un nuovo esame comparato dei contributi dei partecipanti (art. 114) e la valutazione delle attenuanti/recidiva in sede di rinvio
- Quando l'annullamento è motivato con ragioni non esclusivamente personali, gli effetti possono estendersi agli altri imputati (art. 587 c.p.p.): è utile verificare questa eventualità per ottenere la revisione complessiva della posizione processuale
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