Cassazione Penale, Sentenza n. 5247/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. (false dichiarazioni sulle generalita') rese in piu' controlli di polizia. Il ricorso deduceva: (1) violazione per mancato accertamento dell'esclusione di punibilita' ex art. 495 in relazione alla mancata somministrazione degli avvertimenti di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., in base alla pronuncia della Corte costituzionale n.111/2023; (2) genericita' del capo di imputazione ai sensi dell'art. 429, comma 1, lett. c), per mancata specificazione dei luoghi e delle generalita' dichiarate; (3) insufficienza di prova circa gli episodi successivi al 20/09/2019, impossibilita' di accertare le vere generalita' e mancata considerazione della comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: la sentenza della Consulta (n.111/2023) limita l'esclusione di punibilita' alle dichiarazioni rese in contesti disciplinati dall'art. 21 norme att. cod. proc. pen.; nel caso concreto le false dichiarazioni riguardavano le generalita' e non rientravano nella fattispecie protetta. Il secondo motivo e' stato ritenuto privo di specificita' poiche' il capo di imputazione riportava date e luoghi e non e' stato indicato un concreto pregiudizio per la difesa. Il terzo motivo e' stato ritenuto manifestamente infondato alla luce dell'orientamento consolidato della Corte che considera integrato il reato anche se il vero nome non e' stato accertato quando l'imputato fornisce piu' dichiarazioni discordanti; inoltre non emergeva prova della mancata comprensione della lingua italiana. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Il reato si configura quando la persona rende molteplici dichiarazioni discordanti in merito alle proprie generalita'; la condotta integra il reato anche se non e' possibile accertare la vera identita'.
La Corte costituzionale ha censurato la norma nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti siano formulati prima della richiesta di informazioni previste dall'art. 21 norme att.; l'assenza di avvertimenti puo' determinare inutilizzabilita' delle dichiarazioni solo se le informazioni richieste rientrano nell'ambito dell'art. 21.
art. 21 norme att. cod. proc. pen.
Disciplina le informazioni sulle condizioni personali diverse dalle generalita' e delimita la tutela del diritto al silenzio rispetto a tali informazioni.
Corte costituzionale, sentenza n.111/2023
Ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della parte di art. 64, comma 3 e della parte di art. 495 che non escludono la punibilita' quando le dichiarazioni siano rese senza i previsti avvertimenti prima della richiesta delle informazioni di cui all'art. 21.
Stabilisce i requisiti di specificita' dell'imputazione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l'indicazione di date e luoghi fosse sufficiente a superare la censura di genericita'.
Prevede l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; applicata nel caso per euro 3.000.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez.5, n.23556/2020)
Orientamento consolidato secondo cui molteplici dichiarazioni tra loro discordanti sulle generalita' integrano il reato anche se una delle dichiarazioni poteva essere corretta e indipendentemente dall'accertamento della vera identita'.
Massime di principio
- La pronuncia della Corte costituzionale n.111/2023 limita l'effetto dell'assenza di avvertimenti: l'esclusione di punibilita' opera principalmente quando le dichiarazioni riguardano le informazioni tutelate dall'art. 21 norme att. e gli avvertimenti non sono stati dati prima della richiesta.
- Le false generalita' rese ripetutamente in piu' occasioni integrano il reato di cui all'art. 495 anche se non e' stata accertata la vera identita' del dichiarante: la reiterazione di dichiarazioni discordanti è elemento costitutivo.
- Le censure di genericita' del capo di imputazione richiedono la dimostrazione del concreto pregiudizio alla difesa; l'indicazione di date e luoghi specifici tende a soddisfare i requisiti di cui all'art. 429.
- L'affermazione generica sulla mancata comprensione della lingua italiana deve essere provata; l'assenza di indicazioni probatorie nei verbali non e' sufficiente a ritenere non provato l'elemento soggettivo.
- In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato in Cassazione il ricorrente puo' essere condannato alle spese e all'obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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