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Sentenza

Sentenza del 13/03/2019 n. 7126 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa alla TIA per gli anni 2006 e 2007. La ricorrente contestava: l'inquadramento dell'attività della contribuente nella categoria tariffaria commerciale anziché in quella industriale; il riconoscimento della riduzione della quota variabile della TIA senza prova sufficiente dell'avvio al recupero dei rifiuti; e l'esclusione dell'IVA dalla tariffa. La Cassazione ha ritenuto fondati i primi due rilievi, precisando che l'attività di colorazione, lavorazione e confezionamento di fiori e piante costituisce attività manifatturiera-industriale e che il contribuente deve provare, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento, i presupposti per ottenere la riduzione tariffaria.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo e ha rigettato il quarto. Ha quindi cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana e rinviato la causa ad altra sezione della stessa Commissione, anche per la liquidazione delle spese. In sede di rinvio dovranno essere rivalutati l'inquadramento tariffario dell'attività come industriale e la prova dell'effettivo avvio al recupero dei rifiuti. È stata invece confermata la non applicabilità dell'IVA alla TIA, in quanto avente natura tributaria.

Norme richiamate

  • Art. 2195 c.c.

    Distingue l'attività industriale, diretta alla produzione di beni o servizi, dall'attività commerciale, diretta all'intermediazione nella circolazione dei beni. Anche il trattamento o la lavorazione organizzata della materia prima può integrare attività industriale, quando prevale il profilo trasformativo.

  • D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 6

    La tariffa per la gestione dei rifiuti deve essere determinata anche in base alla categoria tipologica dell'attività esercitata. La corretta classificazione dell'attività incide sia sulla quota fissa sia sulla quota variabile.

  • Regolamento TIA del Comune di Capannori, art. 9

    Ai fini della classificazione delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento ai codici risultanti dalle Tabelle ATECOFIN, codice Istat, dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti.

    I codici ATECOFIN e le certificazioni camerali costituiscono criteri rilevanti per classificare l'attività ai fini tariffari. Nel caso concreto, il codice riferito alle attività manifatturiere imponeva di considerare l'attività come industriale.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 14

    Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

    La riduzione della tariffa non spetta automaticamente: il contribuente deve dimostrare l'effettivo avvio al recupero dei rifiuti e rispettare le modalità documentali previste dalla disciplina applicabile.

  • Regolamento TIA del Comune di Capannori, art. 22

    Per ottenere la riduzione, il contribuente deve presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo un'autocertificazione corredata dal MUD e dai dati necessari a determinare la percentuale di rifiuti avviati al recupero.

  • Art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto all'agevolazione o alla riduzione tariffaria grava sul contribuente che intende beneficiarne.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso stretto, ma non impedisce all'ente di formulare mere difese o contestazioni sulla fondatezza della pretesa del contribuente, anche in secondo grado.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 3 e 6

    Le disposizioni sull'IVA presuppongono un'operazione di cessione di beni o prestazione di servizi a fronte di un corrispettivo. Non si applicano a un prelievo avente natura tributaria.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 238/2009

    La TIA ha natura tributaria e non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi. Di conseguenza, non è soggetta a IVA.

Massime di principio

  • Per determinare la tariffa sui rifiuti, la classificazione dell'attività deve basarsi sulla sua effettiva natura e sui codici ufficiali risultanti dai registri e dalle certificazioni competenti, non soltanto sulla descrizione generica dell'attività o sul numero dei dipendenti.
  • Un'attività che comporta lavorazione, trattamento, trasformazione o confezionamento organizzato di materie prime o semilavorati può essere qualificata come industriale anche se le operazioni sono semplici e i prodotti sono destinati alla vendita.
  • Le agevolazioni o riduzioni sui tributi ambientali richiedono una prova specifica a carico del contribuente. Occorre rispettare sia i termini sia la documentazione richiesta dalla legge e dal regolamento comunale.
  • L'ente impositore o gestore può contestare in appello la mancanza della prova dei presupposti dell'agevolazione quando si tratta di una mera difesa, senza che ciò costituisca necessariamente una nuova eccezione vietata.
  • La TIA, quando qualificata come tributo, non deve essere assoggettata a IVA, poiché l'IVA colpisce il corrispettivo di una cessione o prestazione e non il pagamento di un'imposta.

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