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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10241/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso il rigetto dell'istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, presentata per Lea Marino, già in detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter Ord. pen. (ultrasettantenne). La ricorrente era stata condannata per peculato continuato commesso nel periodo 2007-2016, con fine pena al 29/12/2028. Nel ricorso si denunciava violazione di legge (art. 47 Ord. pen.) e vizio di motivazione: si contestava che il Tribunale di sorveglianza avesse fondato il diniego solo sulla gravità del reato e sull'assenza del risarcimento integrale del danno, non avendo considerato elementi favorevoli quali le relazioni dell'U.E.P.E., le informazioni di polizia, l'assenza di precedenti e l'età avanzata; si censurava inoltre che un'altra condannata per fatti analoghi avesse ricevuto la misura da altro Tribunale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la motivazione del Tribunale di sorveglianza che ha evidenziato la gravità dei fatti (ingenti sottrazioni di risorse pubbliche), l'assenza di un progetto trattamentale idoneo (mancanza di attività lavorativa o alternativa di volontariato/pubblica utilità prevista dal comma 2‑bis dell'art. 47 Ord. pen.) e l'insufficiente profilo riparatorio: la ricorrente aveva restituito circa 245.000 euro a fronte di sottrazioni complessive di circa 2,5 milioni, circostanza che non dimostra il concreto avvio di un percorso di risipiscenza. La Corte ha quindi confermato che l'assenza di un progetto risocializzante e di adeguata riparazione del danno giustifica il diniego dell'affidamento in prova. Rigetto del ricorso e condanna della ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 47 ter Ord. pen.

    Richiamato per registrare che la ricorrente era già in detenzione domiciliare in quanto ultrasettantenne; l'essere sottoposta a tale misura non obbliga automaticamente alla concessione dell'affidamento in prova.

  • art. 47 Ord. pen.

    Norma quadro sull'affidamento in prova al servizio sociale: la Corte valuta la compatibilità della misura con la rieducazione del condannato e richiede adeguata motivazione in ordine all'idoneità della misura a perseguire la rieducazione.

  • art. 47, comma 2‑bis, Ord. pen.

    Interpretato come prescrizione della necessità di un progetto trattamentale centrato sullo svolgimento di un'attività lavorativa o, in alternativa, di volontariato o pubblica utilità; la mancanza di tale progetto costituisce motivo decisivo per il diniego dell'affidamento.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Richiamato come criterio di impugnazione (violazione di legge e vizio di motivazione) oggetto del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi e congrua la motivazione del giudice di merito.

Massime di principio

  • La concessione dell'affidamento in prova dipende non solo dall'età o dall'assenza di precedenti, ma dalla presenza concreta di un progetto risocializzante (attività lavorativa, volontariato o pubblica utilità) che dimostri la capacità della misura di favorire la rieducazione.
  • La gravità del reato e l'entità del danno patrimoniale sono elementi rilevanti e possono prevalere anche in presenza di fattori personali favorevoli (età avanzata, assenza di precedenti) se non è dimostrato un convincente percorso di riparazione e risipiscenza.
  • La prova della riparazione del danno è valutata nella sua globalità: restituzioni parziali possono non essere sufficienti se risultano sproporzionate rispetto all'entità delle sottrazioni contestate.
  • Le valutazioni positive fornite dall'U.E.P.E. o dalle informazioni di polizia devono tradursi in elementi concreti e compatibili con un progetto trattamentale; segnalazioni di carattere generale senza un piano concreto non sono determinanti.
  • La parità di trattamento tra persone condannate per fatti analoghi dipende dalla effettiva comparabilità delle condizioni individuali e, soprattutto, dalla presenza di un progetto esecutivo di reinserimento; provvedimenti favorevoli ad altri non garantiscono automaticamente il beneficio.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è possibile censurare la violazione di legge e il vizio di motivazione, ma la Corte non sostituisce la valutazione di merito se la decisione del giudice di sorveglianza appare logicamente fondata e adeguatamente motivata.

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