Cassazione Penale, Ordinanza n. 31714/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che aveva confermato la condanna per minaccia grave. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla portata intimidatoria della frase contestata e, più in generale, alla configurabilità del reato di minaccia. La difesa sosteneva sostanzialmente che la condotta non avesse avuto effettivo effetto intimidatorio sulla persona offesa e che la valutazione dei giudici di merito fosse errata; la Corte di cassazione ha ritenuto tali censure inammissibili perché volte a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, e comunque manifestamente infondate poiché la minaccia, quale reato di pericolo, richiede solo l'idoneità intimidatoria della condotta, indipendentemente dal concreto conseguimento dell'effetto minatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi sollevati fossero, da un lato, mere doglianze in fatto non consentite in sede di legittimità e, dall'altro, manifestamente infondati, perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato il principio secondo cui, nel reato di minaccia, è sufficiente la sola attitudine della condotta a intimorire, senza che sia necessario che la vittima si sia effettivamente intimidita. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 612, comma 2, c.p.
La minaccia grave è configurabile quando la condotta presenta una concreta attitudine intimidatoria; non è necessario che l'intento dell'agente si traduca in un effettivo stato di intimidazione nella vittima.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 606 c.p.p.
Le censure che mirano a una nuova valutazione del fatto e delle prove, anziché denunciare reali vizi di legittimità, non sono ammissibili in sede di cassazione.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
La Corte di cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o della ricostruzione del fatto, poiché tale attività spetta esclusivamente al giudice di merito.
- Il reato di minaccia ha natura di reato di pericolo: per la sua integrazione è sufficiente che la condotta sia oggettivamente idonea a intimidire, senza che occorra la prova di un effettivo effetto intimidatorio sulla persona offesa.
- Quando la motivazione della sentenza di merito espone in modo logicamente coerente e giuridicamente corretto le ragioni della ritenuta attitudine intimidatoria della frase o condotta, il ricorso che contesti solo la lettura del fatto è inammissibile o comunque infondato.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dalla legge.
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