Cassazione Penale, Sentenza n. 30449/2022 del 02/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Cremona (1 ottobre 2021) perché, nell'applicare la pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per un reato tributario previsto dal d.lgs. n. 74/2000 (concorrenza in continuazione con altro reato), il Tribunale non ha disposto la confisca obbligatoria del profitto o del prezzo del reato, omissione per la quale non è stata fornita alcuna motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che per i delitti previsti dal d.lgs. n. 74/2000 si applica l'obbligo di confisca ex art. 12-bis anche quando la pena è applicata con patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; ha osservato che la continuazione e il conseguente aggravamento della pena non eliminano gli effetti sostanziali del reato che impongono la confisca. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all'omessa applicazione della confisca e rinviata al Tribunale di Cremona in diversa composizione esclusivamente per valutare la sussistenza degli estremi per l'ordine di confisca e, in caso affermativo, per applicarla.
Norme richiamate
Disciplina l'applicazione della pena concordata (patteggiamento); la Corte ricorda che l'applicazione della pena ai sensi di tale articolo non esclude l'obbligo di applicare misure previste dalla norma sostanziale del reato, come la confisca obbligatoria.
Decreto legislativo che disciplina i delitti tributari; i reati ad esso riferiti sono soggetti alle disposizioni speciali, incluse quelle sulla confisca obbligatoria.
Prevede che in caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i delitti previsti dal decreto sia sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato; la Corte ha ritenuto la norma applicabile anche al caso di patteggiamento e in presenza di continuazione con altro reato.
art. 81, comma terzo, c.p. (continuazione)
La continuazione può comportare un aggravamento della pena, ma non altera la natura sostanziale del reato che impone gli effetti collegati (quali la confisca); la Corte ha precisato che la unificazione ad effetto penale non estingue gli obblighi sostanziali derivanti dal singolo reato.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Consente al pubblico ministero di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento limitatamente a questioni quali l'omessa applicazione della confisca obbligatoria; la Corte ha confermato l'ammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero per tale motivo.
Giurisprudenza: Cass. Sez. III pen., 5 luglio 2019, n. 29428
Precedente richiamato che riconosce la possibilità di impugnazione in Cassazione da parte del pubblico ministero per omissione della confisca obbligatoria in sentenze di patteggiamento.
Massime di principio
- Per i reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000 l'ordine di confisca del profitto o del prezzo è obbligatorio anche quando la pena è applicata con patteggiamento (art. 12-bis).
- La determinazione della pena in aumento per continuazione non esclude gli effetti sostanziali collegati al reato singolo: obblighi come la confisca permangono e devono essere valutati e motivati dal giudice.
- L'omissione ingiustificata della confisca in sentenza di patteggiamento può essere impugnata dal pubblico ministero in Cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- In sede di rinvio il giudice dovrà accertare concretamente l'esistenza del profitto o del prezzo del reato e motivare l'eventuale ordine di confisca; in mancanza di elementi probatori sufficienti la confisca non può essere disposta.
- Nelle negoziazioni di pena (patteggiamenti) è opportuno che le parti e il giudice considerino esplicitamente gli obblighi di legge (es. confisca obbligatoria) per evitare nullità o rinvii per omissione.
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