Cassazione Penale, Sentenza n. 22751/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato l'indulto riconosciuto a Mirco Gioia. Il ricorso deduceva violazione degli artt. 172 cod. pen. e 676 cod. proc. pen. in relazione all'individuazione del termine di prescrizione della pena: si contestava la determinazione del termine prescrizionale assunta dal giudice dell'esecuzione
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso perché il giudice dell'esecuzione ha errato nel calcolo della durata della prescrizione della pena oggetto di indulto. Pur avendo correttamente fissato la decorrenza della prescrizione al 17 giugno 2010 (irrevocabilità della sentenza per il reato commesso nel quinquennio), il giudice aveva indicato un termine prescrizionale di dodici anni per la pena di tre mesi di reclusione. La Corte ha richiamato l'art. 172 cod. pen., stabilendo che la pena della reclusione si estingue con un tempo pari al doppio della pena inflitta ma, in ogni caso, non inferiore a dieci anni; pertanto per una pena di tre mesi il termine è dieci anni e non dodici. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte di appello di Genova per nuovo giudizio sulla revoca dell'indulto e sulle eccezioni difensive
Norme richiamate
art. 172, primo comma, codice penale
La Corte interpreta l'art. 172 nel senso che la durata della prescrizione per la reclusione è pari al doppio della pena inflitta, con i limiti minimo di dieci e massimo di trenta anni; per una pena di tre mesi il termine prescrizionale è quindi dieci anni
art. 676 codice di procedura penale
La norma è stata invocata nel ricorso in relazione alla materia esecutiva; tuttavia dal testo della sentenza non emerge una interpretazione dettagliata della norma, che è stata richiamata a cornice delle censure procedurali
legge 31 luglio 2006, n. 241 (indulto)
legge 31 luglio 2006, n. 241
La legge ha regolato la concessione dell'indulto; la revoca del beneficio è stata disposta per il comportamento del beneficiario nel quinquennio dall'entrata in vigore della legge, e quindi la condotta successiva può essere motivo di revoca se rientra nel periodo considerato
Giurisprudenza Sez. U, n. 2 del 30/10/2014 (Rv. 261399)
Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, Rv. 261399
Principio secondo cui, se l'esecuzione della pena è subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce presupposto della revoca
Massime di principio
- Quando l'esecuzione di una pena è subordinata alla revoca di un indulto, il termine di prescrizione decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che legittima la revoca, non dalla data di primo evento procedurale
- La durata della prescrizione per la reclusione si calcola come il doppio della pena inflitta, con un minimo assoluto di dieci anni e un massimo di trenta anni: per pene molto brevi il termine è quindi comunque dieci anni
- Errori nel calcolo del termine prescrizionale possono determinare l'annullamento dell'ordine di revoca dell'indulto e il rinvio per un nuovo giudizio dell'esecuzione
- In casi analoghi il giudice dell'esecuzione deve determinare separatamente l'epoca di decorrenza della prescrizione (evento che può essere l'irrevocabilità di una sentenza) e la durata della prescrizione secondo i limiti di legge
- Le censure procedurali richiamanti norme come l'art. 676 cod. proc. pen. vanno valutate alla luce dei principi sostanziali sulla prescrizione; se la controversia riguarda il calcolo del termine prescrizionale, l'attenzione principale è sulla corretta applicazione dell'art. 172 cod. pen.
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