Cassazione Penale, Ordinanza n. 37020/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del 23 settembre 2025 della Corte d'appello di Perugia, che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di false attestazioni o dichiarazioni a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali, previsto dall'art. 495 c.p. Con l'unico motivo ha denunciato la violazione dell'art. 62-bis c.p. e un vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, contestando la valutazione degli elementi rilevanti e la motivazione adottata dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo è manifestamente infondato. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'appello, che aveva indicato gli elementi ex art. 133 c.p. considerati prevalenti nell'esercizio del potere discrezionale di negare le attenuanti generiche, valorizzando in particolare l'intensità del dolo e la genericità dell'allegazione difensiva degli elementi favorevoli. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
la Corte di appello di Perugia che ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.
La disposizione individua il reato per il quale la sentenza d'appello ha confermato la responsabilità dell'imputato; la decisione di legittimità non approfondisce gli elementi costitutivi del reato.
la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se la motivazione dà conto in modo congruo e logico degli elementi valutati come prevalenti nell'esercizio della discrezionalità giudiziale.
la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato
Gli elementi di valutazione indicati dall'art. 133 c.p. possono fondare il diniego delle attenuanti generiche quando il giudice ne espone logicamente la rilevanza prevalente; nel caso concreto è stata valorizzata l'intensità del dolo.
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
Alla dichiarazione d'inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; in questo caso la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione nei limiti della congruità e logicità della motivazione: è sufficiente che il giudice esponga gli elementi rilevanti, riconducibili ai criteri dell'art. 133 c.p., da lui ritenuti prevalenti nell'esercizio della propria discrezionalità.
- La genericità dell'allegazione difensiva di elementi favorevoli può essere valorizzata nel motivare il diniego delle attenuanti generiche; una censura meramente assertiva su tale valutazione non supera il vaglio di legittimità.
- L'inammissibilità evidente dell'impugnazione, quando siano ravvisabili profili di colpa nella sua proposizione, comporta oltre alle spese processuali il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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