Cassazione Penale, Ordinanza n. 18685/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per i reati contestati. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico perché sostanzialmente riproduttivo delle stesse argomentazioni già esaminate e ritenute infondate nel giudizio di merito. Dal testo emerge inoltre che uno dei capi di imputazione riguardava fatti di contraffazione/introduzione nello Stato di marchi o segni distintivi (artt. 473 e 474 c.p.), commessi il 22 giugno 2015, aggravati da recidiva specifica e infraquinquennale; rispetto a tale capo il ricorrente non ottiene comunque alcun beneficio, poiché il ricorso è dichiarato inammissibile e l'eventuale prescrizione è sterilizzata.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte rileva che il motivo sul reato di ricettazione è privo di specificità, perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, e che per il capo relativo agli artt. 473 e 474 c.p. la prescrizione non può essere dichiarata, poiché il ricorso è inammissibile e ciò sterilizza il corso della prescrizione maturanda alla data della sentenza di appello.
Norme richiamate
Norma richiamata come titolo del reato oggetto del primo motivo di ricorso; il motivo è dichiarato generico perché non si confronta con la motivazione della Corte d'appello sulla responsabilità.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Richiamato insieme all'art. 474 c.p. quale parte del capo di imputazione relativo alla contraffazione o alterazione di segni distintivi.
Richiamato insieme all'art. 473 c.p. quale parte del capo di imputazione relativo all'introduzione nello Stato e al commercio di prodotti con segni falsi.
Non è espressamente citato nel testo, ma la decisione fa riferimento alla recidiva specifica e infraquinquennale come circostanza che incide sul termine di prescrizione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile quando si limita a riproporre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mancanza di specificità del motivo, per carenza di correlazione tra le ragioni della decisione e quelle dell'impugnazione, integra una causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso preclude la declaratoria di prescrizione maturata successivamente alla sentenza di appello, poiché l'inammissibilità sterilizza il decorso del termine prescrizionale.
- Quando la sentenza di merito ha valorizzato prove e atti per confermare la responsabilità, il ricorso che si limiti a contestazioni meramente assertive o ripetitive non è idoneo a scalfirne la tenuta logica.
- Ai fini del calcolo della prescrizione deve tenersi conto delle aggravanti contestate e riconosciute, compresa la recidiva specifica e infraquinquennale, ove rilevanti per l'allungamento del termine.
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